REACH: quali obblighi per chi importa o produce articoli?

Ai sensi del regolamento REACH, si definisce “importatore di articoli” un’impresa collocata nello Spazio Economico Europeo (SEE) responsabile dell’introduzione fisica di un articolo nel territorio doganale SEE. Il REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) è un regolamento UE di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche, entrato in vigore il 1° giugno 2007, che impone ai fabbricanti e agli importatori di sostanze chimiche di valutare sistematicamente e gestire i rischi che le sostanze chimiche possono comportare, mirando ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.

Echa reach sostanze pericoloseECHA è l’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) è un’agenzia dell’Unione europea con sede a Helsinki che si occupa di tutti gli aspetti collegati alla legislazione dell’Unione sulle sostanze chimiche, quali la tutela la salute umana e dell’ambiente e la promozione dell’innovazione e della competitività. L’ECHA assiste le aziende affinché si conformino alla legislazione, promuove l’uso sicuro delle sostanze chimiche, fornisce informazioni sulle sostanze chimiche e si occupa delle sostanze potenzialmente pericolose.

Articoli - Obblighi REACH

Esempi di articoli (in questo caso per giardinaggio)

“Articolo” per il REACH: che cos’è?

Un articolo è definito come un “oggetto composto da una o più sostanze o preparati a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione di uso finale in misura maggiore della sua composizione chimica”.

Caso 1: obbligo di registrazione

La registrazione è il percorso più complesso e articolato.

Quando è necessaria la registrazione?

Nel caso in cui si verifichino le seguenti condizioni:

  • la sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili (rilascio intenzionale)
  • la quantità totale di sostanza presente in tutti gli articoli con rilascio intenzionale (comprese le quantità che non sono destinate al rilascio) supera 1 tonnellata l’anno.

il produttore di articoli deve presentare una registrazione all’Agenzia per ogni sostanza contenuta negli articoli prodotti,

Rilascio intenzionale

Il rilascio di sostanze da articoli è intenzionale se soddisfa una funzione accessoria (diversa dalla funzione principale), volontariamente programmata e che non sarebbe ottenuta nel caso in cui la sostanza non venisse rilasciata (es. la candela profumata). Le sostanze rilasciate a causa dell’invecchiamento degli articoli, per effetto dell’usura o come effetto collaterale inevitabile derivante dal funzionamento dell’articolo, in generale non sono rilasci intenzionali, perché il rilascio in quanto tale non svolge di per sé alcuna funzione. Se il rilascio di una sostanza da un oggetto svolge la funzione principale dell’oggetto, il rilascio non è considerato essere un “rilascio intenzionale” ai sensi del regolamento REACH. In questo caso l’oggetto è generalmente considerato una combinazione di un articolo (che funge da contenitore o da supporto) e di una sostanza/miscela (esempio: cartuccia della stampante).

Sostanza già registrata

La registrazione delle sostanze in articoli non deve essere effettuata se queste sono state già registrate per tali usi da altri.
Occorre tuttavia una verifica: per giungere alla conclusione che la sostanza sia da considerare registrata “per tale uso” o meno, è necessario mettere a confronto la descrizione del proprio uso con gli usi già registrati per tale sostanza. Tra le possibiità vi è anche quella di chiedere ad un fabbricante o a un importatore di un’altra catena di approvvigionamento quali sono gli usi per i quali ha registrato la sostanza.

Caso 2: obbligo di notifica

Quando è necessaria la notifica?

Qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • la sostanza è inclusa nella Candidate List ed è presente in articoli prodotti e/o importati a una concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso).
  • la quantità totale della sostanza presente in tutti gli articoli prodotti e/o importati supera 1 tonnellata
  • la sostanza non è stata ancora registrata per tale uso
  • non è possibile escludere l’esposizione di persone o dell’ambiente in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, anche in fase di smaltimento.

il produttore di articoli ha l’obbligo di notificare ad ECHA le sostanze contenute negli articoli.

Come acquisire le informazioni necessarie?

Ad esempio: il bottone sulla giacca da noi prodotta, può essere che contenga/rilasci sostanze SVHC (nella candidate list)?!?

Cruciale è il passaggio di informazioni e la comunicazione attraverso la supply chain (la catena di approvvigionamento): rappresenta il modo più importante e semplice per raccogliere le informazioni necessarie per identificare se le sostanze presenti nell’articolo prodotto siano incluse o meno nella candidate list.
Anche in questo caso quindi le principali fonti di informazioni sono costituite dalle schede di sicurezza e dalle informazioni ricevute in seguito alle richieste di informazioni ai propri fornitori..

Caso 3: obbligo di comunicazione

In determinate condizioni è necessario fornire ai propri clienti informazioni specifiche.

Quando è necessario informare?

Un fornitore di un articolo contenente una sostanza inclusa nella Candidate List (sostanze candidate per l’autorizzazione) in una concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso), deve
fornire ai destinatari di tali articolo le informazioni necessarie per permetterne un uso sicuro (art. 33 par. 1 del REACH).

Le informazioni devono essere inviate non appena la sostanza viene inclusa nell’elenco delle sostanze candidate per l’autorizzazione.

A chi deve essere data informazione?

Fondamentalmente ai propri clienti, ossia agli utilizzatori industriali o professionisti e a distributori.

Su richiesta di un consumatore, lo stesso fornitore di articoli deve fornire anche al consumatore le informazioni sulla sicurezza relative alla sostanza inclusa nella Candidate List
(articolo 33 par. 2 del REACH) entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

Se non è necessario fornire alcuna informazione particolare per permettere l’uso sicuro dell’articolo ai destinatari, deve essere comunicato almeno il nome della sostanza in questione. Le informazioni da fornire dipendono da cosa occorre sapere per poter usare l’articolo in modo sicuro. Per stabilire quali informazioni devono essere comunicate da parte del fornitore di un
articolo, ai sensi dell’articolo 33, occorre considerare in particolare:

  • quali sono le fasi del ciclo di vita a valle dell’articolo prima dello smaltimento finale (trasporto, conservazione, usi)
  • quali sono le potenziali vie di esposizione durante ciascuna delle fasi del ciclo di vita quali sono i pericoli per la salute dell’uomo e per l’ambiente
  • quali tipi di misure di controllo dell’esposizione e/o di protezione personale possono essere indicate durante ciascuna fase del ciclo di vita per una gestione dell’articolo considerata sicura.

 

[Fonti: ECHA – Helpdesk nazionale REACH – ASL Monza e Brianza “REGOLAMENTI REACH E CLP Istruzioni operative per gli utilizzatori a valle”]

Pagine a cura di:
Via M. Teresa di Calcutta, 4/E
46023 Gonzaga (Mantova)

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