ADR | Aggiornamento del 21 dicembre 2022

Con Circolare del 21 dicembre 2022 il Ministero dei Trasporti ha definito i casi di esenzione (non obbligatorietà) circa la nomina del consulente ADR riportata nel seguito. Ma attenzione: essere esenti dalla nomina non significa essere esenti da tutte le disposizioni dell’ADR!

La circolare è riportata qui sotto ed è scaricabile al link indicato.

ADR | Novità dal 2023 per il trasporto di merci o rifiuti pericolosi su strada

Dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore l’aggiornamento biennale del regolamento ADR relativo al trasporto di merci pericolose su strada.

Il regolamento ADR viene aggiornato a cadenza biennale ed entrerà in vigore dal 01 gennaio 2023.

La normativa coinvolge tutti i soggetti coinvolti nel trasferimento di merci pericolose (speditore, caricatore, trasportatore, destinatario) che hanno la responsabilità della classificazione delle merci, della scelta degli imballaggi e/o della redazione dei documenti che accompagnano il trasporto.

ADR: quali novità dal 2023?

Le principali novità introdotte dall’aggiornamento sono le seguenti. si osservi che sono indicate solo alcune, ritenute più rilevanti. Per maggiori informazioni si rimanda al testo ADR.

Obbligo di nomina del consulente ADR – Novità

Questa novità non discende dal nuovo accordo ADR 2023, bensì dal precedente accordo 2019, per cui era stato previsto un periodo transitorio che scade il prossimo 31 dicembre 2022.

La principale novità è (era, vedi sotto) la seguente:

  • Obbligo di nomina del consulente ADR per gli speditori: tutte le imprese che spediscono merci o rifiuti soggetti ad ADR (anche se occasionali o in quantitativi minimi – Non risultano infatti ancora definiti criteri di esenzione) dovranno nominare un consulente ADR. Tale misura è stata introdotta nell’ADR 2019; la misura transitoria ha permesso alle imprese identificate unicamente come speditori di usufruire dell’esenzione fino al 31 dicembre 2022.

Tuttavia, la Circolare 21 dicembre 2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rivisto quanto sopra, definendo i casi di esenzione ed estendendo le esenzioni di cui al DM 04/07/2000 e relativa circolare applicativa 14/11/2000.

Ma chi è lo “speditore”?

Lo speditore è l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi.

Che cosa deve fare lo “speditore”?

Lo speditore in sintesi (per i dettagli si rimanda all’accordo) deve:

  • assicurarsi che le spedizioni siano effettuate conformemente all’ADR (ad es. tramite il consulente);
  • fornire al trasportatore informazioni tracciabili;
  • utilizzare solo imballaggi adatti e approvati per le materie da trasportare e con i marchi previsti;
  • assicurarsi che contenitori vuoti quali cisterne e container siano etichettati e marcati correttamente.

Anche qualora lo speditore si avvalga di terzi deve prendere adeguate misure affinchè sia garantita la conformità all’accordo ADR.

Altre novità

Inoltre:

  • Obbligo di protezione termica: i veicoli EX/III per il trasporto sfuso devono venire dotati di protezione termica in grado di mitigare la propagazione di incendio diretta dalla ruota al carico o indiretta dalla ruota alla cabina.
  • Obbligo di protezione termica e di sistema antincendio automatico: i veicoli FL per il trasporto sfuso (utilizzato per gas liquefatti o compressi con classificazione F e/o liquidi infiammabili di gruppo imballaggio I o II, gasolio escluso) deve essere dotato di un sistema antincendio automatico per il vano motore e di protezione termica come indicata al punto precedente.
  • Obbligo di valvole di sicurezza e obbligo di marcatura per le valvole di sicurezza: le cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti infiammabili dovranno essere munite di valvole di sicurezza e devono avere la relativa marcatura per le valvole di sicurezza.
  • Misurazione della quantità dei rifiuti: qualora non sia possibile misurare i quantitativi esatti dei rifiuti che devono essere caricati nel formulario bisognerà indicare “Quantità stimata in conformità al CAP. 5.4.1.1.3.2”; in particolare per i colli deve essere indicata la lista degli stessi, la tipologia e il volume nominale; per i container va indicata la stima del volume nominale e per le cisterne la stima presunta fornita dal mittente.

Come anticipato, sono presenti numerose ulteriori novità, per le quali si rimanda al testo del regolamento.

Limitatamente alle misure definite nell’accordo 2023, è previsto un periodo transitorio di sei mesi.

[A cura di: Dott. Luca Ferrari, Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

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