Pacchetto Economia Circolare

“Nell’economia circolare, diversamente dall’economia lineare basata sulla sequenza ‘prendi-produci-consuma-getta’, i materiali di cui sono composti i prodotti di consumo sono riutilizzati, trasformando il rifiuto in una risorsa valutabile.”

Foto di anncapictures da Pixabay 

Con queste parole viene introdotto il fascicolo del briefing intitolato “Turning waste into a resource, moving towards a ‘circular economy’” presentato al Parlamento Europeo nel dicembre 2014.

Non era tuttavia la prima volta che le parole “economia circolare” entravano nel dibattito dell’emiciclo di Strasburgo, infatti, già nel luglio 2014 la commissione europea aveva avanzato una prima proposta di modifiche a direttive già in vigore in materia di rifiuti, dichiarando apertamente l’intenzione di voler puntare verso un modello di economia circolare, anche considerando le iniziative già avviate da paesi membri tra cui Germania, Regno Unito e Francia. Nel marzo 2015 la proposta venne tuttavia ritirata per dare spazio alla formulazione di una proposta più vasta e ambiziosa, che coinvolgesse l’intero settore economico.

Nel gennaio 2016 di quello stesso anno, la commissione propose un piano d’azione con lo scopo di migliorare la gestione delle risorse partendo da una migliore gestione dei rifiuti. Per questo, sono state proposte modifiche alle seguenti direttive già in vigore:

  • Waste Framework Directive; Directive 2008/98/EC
  • Landfilling Directive; Directive 1999/31/EC
  • Packaging Waste Directive; Directive 94/62/EC
  • Directives on end-of-life vehicles (Directive 2000/53/EC), on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators (Directive 2006/66/EC), and on waste electrical and electronic equipment (WEEE) (Directive 2012/19/EU).

Le nuove direttive UE

Nel 2018, dopo l’ascolto e la discussione dei commenti dei paesi membri dell’unione, sono state emanate quattro direttive, raccolte in un pacchetto denominato Circular Economy Package:

  • La direttiva (UE) 2018/849, che  ha modificato la direttiva 2000/53/CE e le direttive 2006/66/CE e 2012/19/UE, in materia di fine vita dei veicoli, di batterie e accumulatori e relativi rifiuti e su AEE e RAEE;
  • La direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE, in materia di sfruttamento del suolo per lo smaltimento dei rifiuti in discarica;
  • La direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE, in materia della gestione e tracciamento dei rifiuti.
  • La direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE, in materia di rifiuti da imballaggi.

Il recepimento in Italia

In Italia, il 3 settembre 2020, sono stati pubblicati quattro decreti legislativi, che recepiscono le direttive sopra citate:

  • D.lgs. 119/2020 – Recepimento dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849;
  • D.lgs. 118/2020 – Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849;
  • D.lgs. 121/2020 – Recepimento della direttiva (UE) 2018/850;
  • D.lgs. 116/2020 – Recepimento delle direttive (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852.

Di seguito, una sintesi (certamente non esaustiva) dei contenuti a maggior rilievo.

D.lgs. 119/2020

Il decreto allinea le norme nazionali con le indicazioni espresse nell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, sulla gestione del fine-vita dei veicoli.

Sono apportate modifiche al D.lgs 209/2003, di cui le più importanti sono:

  • L’introduzione del comma 1-bis nell’articolo 5, dove si chiarisce che il veicolo accettato dal concessionario, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal PRA, deve essere gestito in regime di “deposito temporaneo” ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato”.
  • La modifica dell’articolo 6 , che pone un limite di 10 giorni lavorativi per le operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso dall’ingresso del veicolo nel centro di raccolta.
  • La modifica dell’articolo 7 che introduce l’obbligo di pesatura del veicolo fuori uso all’ingresso del centro di raccolta.

Di fatto il decreto implementa il concetto di EPR (Extended producer responsibility o Responsabilità estesa del produttore), incentiva il riutilizzo di parti di veicoli fuori uso come ricambi, rafforza i sistemi di  tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, oltre ad incentivare il riciclo dei rifiuti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili.

D.lgs. 118/2020

Il decreto recepisce gli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, in materia di pile e accumulatori e relativi rifiuti (2006/66/CE), come su AEE e RAEE (2012/19/UE), con modifiche ai D.lgs. 49/2014 e 188/2008.

Le modifiche si concentrano sull’articolo 31 facente parte del titolo IV (Informazione e Monitoraggio) del D.lgs. 49/2014, variando la frequenza con cui il MATTM (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) deve informare la Commissione UE, attraverso specifica relazione gestita dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

Altra rilevante modifica riguarda specificatamente i RAEE derivanti da AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) di fotovoltaico. In particolare, il finanziamento della gestione di tali rifiuti è a carico dei produttori stessi, indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall’origine domestica o professionale, con eccezione per gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del presente decreto.

D.lgs. 121/2020

Questo decreto contiene modifiche al D.lgs. di recepimento 36/2003 e sostanzialmente abroga, il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 settembre 2010, che forniva i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

Le indicazioni della direttiva (UE) 2018/850 prevedono la progressiva riduzione del ricorso alla discarica, fino al raggiungimento dell’obiettivo di un conferimento non superiore al 10% dei rifiuti urbani al 2035, e il divieto di collocare in discarica rifiuti provenienti da raccolta differenziata e destinati al riciclaggio o alla preparazione per il riutilizzo.

Il decreto, in particolare, riforma il sistema dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, vietando lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti riciclabili o idonei al recupero di altro tipo, con particolare riferimento ai rifiuti urbani. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare definirà i criteri per l’individuazione di quei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale. Inoltre, adegua al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche e definisce le modalità, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.

D.lgs. 116/2020

Questo decreto è già stato discusso sulla nostra piattaforma in due distinti articoli, incentrati sui macro argomenti trattati dalle due direttive recepite, la (UE) 2018/851 (EPR) e la 2018/852 (imballaggi).

Il ruolo del produttore di un bene

Il decreto 116/2020 si concentra in gran parte sulla riforma sostanziale del sistema di Responsabilità estesa del produttore (di un bene), individuandone specificatamente responsabilità, compiti e ruoli, incentivando soprattutto la progettazione di prodotti volta a ridurre la produzione di rifiuti e l’impatto ambientale. Per consentire il controllo del rispetto degli obblighi in materia EPR istituisce inoltre un “Registro nazionale produttori”. (qui all’articolo in dettaglio)

Come specificato dal decreto, i regimi di responsabilità estesa del produttore prevedono misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorità definiti dal DLgs 152/2006. Tali misure incoraggiano lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all’uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell’impatto dell’intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo.

Infine, vengono introdotte nuove norme in materia di gestione degli imballaggi e della loro etichettatura, uniformando il sistema nazionale con quello Europeo (qui all’articolo in dettaglio).

[A cura di: Dott. Andrea Tavaroli, Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

[Fonti:

Pagine a cura di:

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