Emissioni in atmosfera | modifiche al Testo Unico Ambientale
Con il decreto legislativo 102/2020 vengono apportate importanti modifiche alla parte quinta del decreto 152/06, in materia di emissioni in atmosfera. Tra gli altri aspetti, nel testo vengono introdotte misure e indicazioni più precise per la gestione delle emissioni di sostanze cancerogene o classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento REACH.
Sostanze in esame e regolamento REACH
![](https://www.ambientesicurezzanews.it/wp-content/uploads/2020/10/Emissioni-novita-102-2020-1-1024x646.jpg)
Il regolamento REACH (acronimo per l’inglese: “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”) è un regolamento adottato dall’Unione Europea per la gestione, la valutazione, e la registrazione delle sostanze chimiche prodotte ed utilizzate. Insieme al sistema CLP, (di cui abbiamo già parlato in altri articoli) fornisce un quadro completo, sui rischi, i pericoli e sui corretti usi delle sostanze chimiche. Quando si parla di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene e delle sostanze con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, o più in generale delle sostanze classificate come estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, ci si riferisce alle sostanze o miscele a cui sono associate, o che sono in fase di valutazione, le indicazioni di pericolo (hazard statements) H340, H350, H350i, H360D, H360FD, H360Df, e H360Fd.
Queste sostanze, data la loro pericolosità per la salute umana e per l’ambiente in generale, sono soggette ora a controlli e limitazioni più precise.
Obbligo di comunicazione
All’articolo 271, infatti, viene aggiunto il comma 7-bis, con precisazioni riguardo all’emissione di sostanze classificate cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, che devono essere limitate nella maggior misura possibile. Dette sostanze, insieme a quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile.
Per dimostrare l’adempimento a dette misure, si introduce l’obbligo per i gestori degli stabilimenti che emettono tali sostanze, di inviare ogni 5 anni una relazione all’autorità competente.
Criteri adesione all’autorizzazione di carattere generale
All’articolo 272 vengono modificati i criteri di adesione alle autorizzazioni a carattere generale ( o AVG), ossia quelle procedure che le autorità competenti possono predisporre per determinate attività, con modelli e procedure semplificati. Il comma 4 dell’articolo 272 del D.lgs. 152/06 viene modificato escludendo da tali procedure le attività che utilizzano “nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360FD, H360Df e H360Fd, o quelle considerate estremamente preoccupanti secondo il regolamento REACH.”
Inoltre, quando una nuova sostanza viene riconosciuta e classificata come sostanza altamente pericolosa, il gestore deve provvedere a fornire una domanda di autorizzazione entro tre anni dalla modifica stessa.
Periodo transitorio
Infine, all’articolo 281, comma 10-bis, viene inoltre introdotta la definizione di un periodo transitorio di adeguamento per gli impianti che non presentano più le caratteristiche per usufruire della deroga di cui al comma 1 dell’articolo 272 del D.lgs. 152/06, a causa delle modifiche apportate dal dlgs 183/2017. A questi impianti sono imposte “le tempistiche di adeguamento e le procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell’autorizzazione del relativo stabilimento previsti dall’articolo 273-bis per i medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW.”
[A cura di: Dott. Andrea Tavaroli – Syrios Srl]