Emissioni Principali novità DLgs 183/2017

Principali novità

Con l’entrata in vigore del D.Lgs 183/2017, avvenuta il 19 dicembre scorso, sono state introdotte alcune modifiche al DLgs 152/2006.

Medio impianto di combustione

Le novità principali riguardano l’introduzione della definizione di medio impianto di combustione (impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all’allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse di rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta) e di medio impianto termico civile (impianto termico civile di potenza pari o superiore a 1 MW).

autorizzazione integrata ambientaleValidità autorizzazione generale emissioni

Tra le altre novità segnaliamo l’estensione della validità delle autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera che passa da 10 a 15 anni, e la possibilità di allegare alla domanda di autorizzazione generale per i nuovi impianti (la quale si ricorda deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell’installazione dell’impianto) la comunicazione relativa alla messa in esercizio, prevista all’articolo 269, che può avvenire dopo 45 giorni dalla presentazione della domanda stessa.

Emissioni odorigene

Il decreto inserisce inoltre uno specifico articolo (Art. 272-bis) contenente le misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene.

Medi impianti termici

Un medio impianto termico di combustione viene ritenuto esistente qualora messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018. Sono ritenuti nuovi i medi impianti termici che non rientrano in questa definizione.

Ai fini della determinazione della potenza termica nominale si considerano come unico impianto, i medi impianti di combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili.

Gli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione sono soggetti ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell’articolo 269 del D.Lgs 152/2006 (ricadendo quindi in AUA) o, nei casi previsti, all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). La normativa non esclude comunque che i medi impianti termici possano essere oggetto di adesione alle autorizzazioni di carattere generale o per le attività con emissioni scarsamente rilevanti, purché previsto dalla legislazione Regionale alla quale è affidata la definizione delle specifiche autorizzazioni in deroga e delle eventuali prescrizioni specifiche.

Per gli impianti di combustione le cui emissioni sono considerate scarsamente rilevanti, l’autorità competente può decidere di non effettuare o di limitare i controlli sulle emissioni se il gestore dispone di una dichiarazione di conformità dell’impianto rilasciata dal costruttore che attesta la conformità delle emissioni ai valori limite e se risultano regolarmente applicate (sulla base di un riscontro documentale) le apposite istruzioni tecniche per l’esercizio e la manutenzione previste.

Spetta inoltre all’autorità competente definire i casi e le condizioni in cui il gestore è tenuto a convogliare le emissioni ai sensi dell’articolo 270 (individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni). Al di fuori dei casi previsti dall’autorità competente tale articolo non si applica agli impianti degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione generale.

Non possono aderire all’autorizzazione di carattere generale gli impianti e le attività che fanno uso di sostanze o miscele che possono provocare alterazioni genetiche, provocare il cancro o nuocere alla fertilità o al feto (H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df, H360Fd).

A partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione previsti dal D.Lgs 183/2017 e individuati attraverso l’istruttoria autorizzativa. Fino a tali date devono essere rispettati i valori limite previsti dalle vigenti autorizzazioni.

Il gestore di medi impianti di combustione deve presentare domanda di autorizzazione prevista per la tipologia di impianto con almeno due anni di anticipo rispetto il termine previsto (quindi entro il 1°gennaio 2023 o entro il 1° gennaio 2028 a seconda della potenza dell’impianto).

La direttiva stabilisce inoltre alcune deroghe ed eccezioni riguardanti particolari tipologie di impianti o particolari condizioni di utilizzo.

Medi impianti termici civili

La direttiva esclude dalla definizione di medio impianto termico civile gli impianti utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni per il miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro.

Il produttore di impianti termici civili è tenuto ad attestare per ciascun modello prodotto la conformità alle caratteristiche tecniche previste all’articolo 285 e l’idoneità a rispettare i valori limite di emissione previsti.

Le autorità competenti dovranno tenere un registro per l’iscrizione dei medi impianti termici civili. Spetterà ai gestori degli impianti l’iscrizione a tale registro entro il 1° gennaio 2029. A tal fine il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto trasmette all’autorità, entro il 31 ottobre 2028, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti alla Parte V dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006.

Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto ha inoltre l’obbligo di comunicare le eventuali non conformità dei valori limite misurati rispetto ai valori limite prescritti, entro 24 ore dall’accertamento, procedendo al ripristino della non conformità nel minor tempo possibile. L’autorità competente può impartire prescrizioni dirette al ripristino della conformità e fissare un termine per l’adempimento.

Per i medi impianti termici civili, al libretto di centrale dovranno essere allegati, oltre a quanto già previsto:

  • la comunicazione di avvenuta iscrizione al registro;
  • la documentazione relativa al tipo e al quantitativo di combustibili utilizzati;
  • le prove del funzionamento effettivo e costante dell’impianto di abbattimento, quando previsto;
  • la documentazione relativa alle comunicazioni effettuate e agli interventi effettuati in caso di non conformità.

Grandi impianti termici

Per quanto riguarda gli impianti con potenza termica nominale uguale o superiore a 50 MW, si segnala che ai fini della determinazione della potenza termica nominale, si considerano come un unico grande impianto di combustione più impianti di combustione di potenza termica pari o superiore a 15 MW (tale soglia non era prevista precedentemente) e la somma delle cui potenze è pari o superiore a 50 MW localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili.

Impianti a biogas di piccole dimensioni

Tra gli impianti con emissioni scarsamente rilevanti continuano a figurare gli impianti impiegati a biogas ma solo se la potenza termica nominale risulta uguale o inferiore a 1 MW (la soglia era precedentemente fissata a 3 MW).

Per gli impianti a combustione alimentati a biomasse o biogas con potenza termica nominale inferiore a 1 MW, installati prima del 19 dicembre 2017, il termine per l’adeguamento ai valori di emissione previsti all’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 è il 1° gennaio 2030. Fino a tale data restano in vigore eventuali valori limite applicabili per gli impianti scarsamente rilevanti.

Modifiche agli allegati

Il decreto modifica inoltre gli Allegati I, IV, V e VI alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006. Si riportano di seguito le principali modifiche:

  • Modificati i valori di emissione per gli impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 50 MW, per gli impianti di essiccazione, per i motori fissi a combustione interna e per le turbine a gas fisse (Parte III, Allegato I);
  • È stato soppresso il paragrafo contenente i valori di emissione e le prescrizioni relative alle raffinerie (Parte IV, Allegato I);
  • Vengono definiti gli elementi minimi dell’autorizzazione e della registrazione dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili (Parte IV-bis, Allegato I);
  • Modificato l’elenco degli impianti e attività scarsamente rilevanti (Allegato IV);
  • L’Allegato V viene integralmente sostituito dall’Allegato VI al D.Lgs 183/2017;
  • Modificato il criterio per verificare il rispetto dei valori limite di emissione con misure discontinue al punto di emissione (Allegato VI);
  • Le misure periodiche, di competenza del gestore, basate sui metodi discontinui devono essere effettuate per la prima volta entro 4 mesi dalla più recente tra la data di messa in esercizio e la data di rilascio dell’autorizzazione.

Vedi anche: Impianti di combustione ed emissioni

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[A cura di: Dott. Matteo Vasapollo – Syrios Srl]

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