DM 14 marzo 2014, N. 49 – RAEE

Il D.Lgs n. 49 del 14 marzo 2014 stabilisce misure e procedure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo e riducendo gli impatti negativi derivanti dalla progettazione e dalla produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e dalla produzione e gestione dei rifiuti di tali apparecchiature (RAEE).

RAEE - rifiuti apparecchiature elettriche elettronicheLa normativa privilegia le operazioni di riutilizzo dei RAEE e dei loro componenti, in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse.

Dove non fosse possibile avviarli al riutilizzo, i RAEE, raccolti separatamente, sono avviati al recupero.

Nel seguito sono illustrate in modo sintetico alcune delle principali indicazioni.

Ambito di applicazione

Il Decreto si applica a (Allegato I):

  • Grandi e piccoli elettrodomestici;
  • Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
  • Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici;
  • Apparecchiature di illuminazione;
  • Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
  • Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport;
  • Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i dispositivi impiantati ed infettati);
  • Strumenti di monitoraggio e controllo;
  • Distributori automatici;

e, fino al 14 agosto 2018, anche a (Allegato III):

  • Apparecchi per lo scambio di temperatura;
  • Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm2;
  • Lampade;
  • Apparecchiature di grandi dimensioni (con dimensione esterna superiore a 50 cm);
  • Apparecchi di grandi dimensioni (con dimensioni esterne non superiori a 50 cm);
  • Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con dimensioni esterne non superiori a 50 cm).

Risultano invece escluse:

  • Le apparecchiature necessarie per la tutela della sicurezza nazionale;
  • Le apparecchiature progettate e installate specificatamente come parte di un’altra apparecchiatura esclusa o che non rientra nel campo di applicazione del Decreto;
  • Le lampade a incandescenza;

e dal 15 agosto 2018 saranno inoltre escluse:

  • Le apparecchiature destinate a essere inviate nello spazio;
  • Gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
  • Le installazioni fisse di grandi dimensioni;
  • I mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
  • Le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
  • Le apparecchiature appositamente concepite ai fini di ricerca e sviluppo;
  • I dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora non vi sia il rischio che siano infetti, prima della fine del ciclo vita e i dispositivi medici impiantabili attivi.

Obblighi dei produttori di AEE

Il Decreto stabilisce per i produttori obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio (Allegato V), che devono essere conseguiti mediante sistemi di gestione individuali o collettivi.

Fino al 14 agosto 2018:

  1. per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell’allegato I,
    • recupero dell’85 % e preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell’80 %;
  2. per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell’allegato I,
    • recupero dell’80 % e preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70 %;
  3. per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell’allegato I,
    • recupero dell’75 %, e preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55 %;
  4. per le lampade a scarica, il riciclaggio dell’80 %.

Dal 15 agosto 2018:

  1. per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 4 dell’allegato III,
    • recupero dell’85 %, e preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell’80 %;
  2. per i RAEE che rientrano nella categoria 2 dell’allegato III,
    • recupero dell’80 %, e preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70 %;
  3. per i RAEE che rientrano nell’allegato III, categorie 5 o 6,
    • recupero dell’75 %, e preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55 %;
  4. per i RAEE che rientrano nella categoria 3 dell’allegato III,
    • riciclaggio dell’80 %.

Il raggiungimento degli obiettivi di recupero viene calcolato, per ciascuna categoria, dividendo il peso dei RAEE che entrano nell’impianto di recupero, riciclaggio o preparazione per il riutilizzo, a seguito di trattamento adeguato, per il peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria, espresso in percentuale.

I produttori sono tenuti a determinare annualmente e comunicare al Ministero dell’Ambiente l’ammontare del contributo necessario per adempiere, nell’anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti. Al momento della messa a disposizione sul mercato di un AEE, il produttore può applicare, sul prezzo di vendita della stessa, il contributo.

Deposito preliminare alla raccolta, raccolta, trattamento adeguato e recupero

Il Decreto prevede inoltre che i distributori assicurino, al momento della fornitura di una nuova AEE destinata a un nucleo domestico (o analoghi per natura e quantità), il ritiro gratuito in ragione di uno contro uno di tipo equivalente.

I RAEE ritirati devono essere avviati ai centri di raccolta ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 kg. La durata del deposito non deve comunque superare l’anno.

I distributori possono inoltre effettuare all’interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE, provenienti dai nuclei domestici, di piccolissime dimensioni (con dimensioni esterne inferiori a 25 cm), senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente (diventa obbligatorio per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq).

Raccolta differenziata dei RAEE

Per quanto riguarda i RAEE domestici, al fine di ridurre al minimo lo smaltimento di tali rifiuti, i detentori finali, i distributori, gli installatori e i gestori di centri di assistenza tecnica, possono conferire gratuitamente i RAEE domestici prodotti o detenuti nel proprio Comune.

Al contrario, i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta differenziata dei RAEE professionali, sostenendone i relativi costi.

Il regolamento stabilisce inoltre i seguenti obiettivi di raccolta differenziata:

  • Dal 1° gennaio 2016 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari almeno al 45%, calcolato sulla base del peso totale dei RAEE raccolti in un dato anno;
  • Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 il quantitativo di RAEE raccolti deve aumentare gradualmente fino al conseguimento del tasso finale di raccolta previsto per il 2019;
  • Dal 1° gennaio 2019 deve essere conseguito il tasso minimo di raccolta pari al 65% del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti o, in alternativa, deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari all’85% del peso dei RAEE prodotti nel territorio nazionale.

Trattamento dei RAEE

Tutti i RAEE raccolti e destinati al recupero devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato che dovrà prevedere almeno l’eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo effettuato in impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto negli allegati VII e VIII del Decreto in questione.

Autorizzazioni

Tutti gli impianti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE devono essere autorizzate ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs 152/2006 (Autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti).

Vendita a distanza di AEE

Il Decreto prevede alcuni obblighi anche per i produttori aventi sede fuori dal territorio italiano, che forniscono AEE sul territorio nazionale tramite tecniche di comunicazione a distanza, i quali dovranno effettuare l’iscrizione nell’apposito Registro nazionale. Al fine di adempiere all’obbligo di ritiro gratuito dei RAEE domestici, il produttore (o un suo rappresentante sul territorio nazionale) dovrà indicare in modo chiaro i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi convenzionati presso i quali l’utilizzatore finale può conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente e le modalità di ritiro.

Finanziamento della gestione dei RAEE

Il Decreto affida ai produttori l’onere di sostenere i costi delle operazioni di ritiro e trasporto, nonché i costi delle operazioni di recupero, smaltimento e trattamento dei RAEE domestici.

Nel caso di RAEE professionali, il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento resta a carico del produttore in caso di RAEE immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2015, o in caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente immesso sul mercato prima del 13 agosto 2015 (RAEE storico). I costi delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento di RAEE storici sono a carico del detentore solo nel caso in cui non vi fosse la sostituzione di tale apparecchiatura con un’AEE equivalente di nuova costruzione.

Informazione

Il produttore di AEE fornisce, all’interno delle istruzioni per l’uso, adeguate informazioni concernenti:

  • L’obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti;
  • I sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE;
  • La possibilità di consegnare al distributore un RAEE equivalente all’atto dell’acquisto di una nuova AEE;
  • Gli effetti potenziali sull’ambiente e sulla salute derivanti dall’eventuale presenza di sostanze pericolose nelle AEE;
  • Il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero.

Sarà inoltre necessario fornire gratuitamente informazioni adeguate agli impianti di trattamento in materia di preparazione per il riutilizzo e il trattamento adeguato, messe a disposizione sotto forma di manuali o attraverso strumenti elettronici.

 

[a cura di: Dott. Matteo Vasapollo]

Pagine a cura di:
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