Decreto semplificazioni

Lo scorso 16 luglio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 16 luglio 2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale“, anche noto come “Decreto semplificazioni“.

Il decreto prevede interventi in numerosi ambiti normativi (procedure autorizzative, cantieri, energia, ambiente, ecc.).

Interviene, in particolare, in quattro ambiti principali:

  • semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia
  • semplificazioni procedimentali e responsabilità
  • misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale
  • semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

Da evidenziare in tal senso in particolare il Capo II “Semplificazioni in materia ambientale”, che interviene in particolare sulle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di bonifica di siti inquinati andando a modificare il DLgs 152/2006 (“Norme in materia ambientale”).

Di seguito si evidenziano solo alcuni degli aspetti sui quali si interviene.

Procedimenti

Per quanto riguarda la semplificazioni dei procedimenti si prevede che, per la maggior parte degli adempimenti burocratici, scaduti i termini previsti dalla legge, valga la regola del silenzio-assenso, con inefficacia degli atti tardivamente intervenuti.

Si introduce la conferenza di servizi semplificata, con la compressione dei tempi: tutte le amministrazioni coinvolte dovranno rispondere entro 60 giorni. Inoltre, le amministrazioni dovranno misurare la durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese, confrontarli con i termini previsti dalla legge e pubblicarli. Si introducono semplificazioni per favorire la partecipazione di cittadini e imprese ai procedimenti amministrativi telematici, introducendo il principio generale che le pubbliche amministrazioni devono erogare i propri servizi in digitale e che i cittadini devono poter consultare gli atti in forma digitale.

Ambiente e Green Economy

Come si legge sul Comunicato stampa del Governo, in tema di sostegno alla tutela dell’ambiente e alla green economy, il decreto introduce la razionalizzazione delle procedure di valutazione d’impatto ambientale (VIA) associate alle opere pubbliche; l’esclusione dall’obbligo di assoggettabilità alla VIA e al regime dei beni e interessi culturali per interventi urgenti di sicurezza sulle dighe esistenti prescritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non trasformino in maniera significativa gli sbarramenti; la semplificazione delle procedure per interventi e opere nei luoghi oggetto di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale (SIN); la velocizzazione dei tempi di assegnazione dei fondi contro il dissesto idrogeologico ai commissari; la razionalizzazione degli interventi nelle Zone Economiche Ambientali; semplificazioni in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, nonché per realizzare punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici; una nuova disciplina sui trasferimenti di energia rinnovabili dall’Italia agli altri Paesi europei, con benefici per le casse dello Stato; l’estensione ai piccoli Comuni (fino a 20.000 abitanti) del meccanismo dello “scambio sul posto altrove” per incentivare l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili; un piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano per soddisfare le esigenze di miglioramento della qualità delle superfici forestali secondo direttrici incentivanti e di semplificazione; semplificazioni per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di progetti del green new deal.

Appena possible forniremo un dettaglio degli effetti delle modifiche.

Rifiuti – Ritorno al vecchio regime

L’art. 228-bis della L. 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito in legge il DL 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”), ha abrogato l’art. 113-bis del DL “Cura Italia”, in materia di deposito temporaneo di rifiuti.

L’effetto è quindi quello di ripristinare a tutti gli effetti le precedenti disposizioni di cui all’art. 183, co.1, lett.bb), num. 2, del DLgs 152/2006 (“Norme in materia ambientale”), per cui:

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

  • con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
  • quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

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