Pizzeria da asporto – Olio da cucina, quali obblighi in materia di rifiuti?

L’articolo 190 comma 1 del D.Lgs 152/2006, riporta quanto segue che: “sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti: a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell’articolo 184 […]”.

La lettera d) del comma 3 dell’articolo 184 fa riferimento alle “rifiuti da lavorazioni artigianali”.

Si evince quindi come una pizzeria d’asporto che deve smaltire olio da cucina (ipotesi di rifiuto non pericoloso con codice CER:20 01 25), in quanto attività artigianale, sia soggetta all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.

Per quanto riguarda invece la compilazione del MUD, citando il DPCM 17 dicembre 2014, successivamente confermato dal DPCM 21 dicembre 2015: “in particolare i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, per le sue diverse parti sono: […] imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali […]

L’attività non è quindi soggetta al MUD se ha un numero di dipendenti inferiore a 10.

 

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