L’art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 ha previsto l’obbligo di predisporre entro novanta giorni un apposito “piano di emergenza interna” (di seguito PEI) per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, nonché la predisposizione del “piano di emergenza esterna” , elaborato dal prefetto d’intesa con le regioni e gli enti interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi.

Impianti soggetti

In primo luogo la circoare evidenzia come le disposizioni di cui all’art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 non trovino applicazione con riferimento agli impianti che ricadano nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 105/2015 [impianti a rischio di incidente rilevante].

Comunicazione ai prefetti

In particolare, per quanto riguarda le informazioni da fornire ai prefetti ai sensi dell’art. 26 comma 4 per l’elaborazione del PEE (Piano di Emergenza Esterno), i gestori sono tenuti ad effettuare una descrizione dell’impianto fornendo adeguate informazioni circa:

 Ragione sociale e indirizzo dell’impianto;

 Nominativo e recapiti del gestore dell’impianto e del responsabile per la sicurezza;

 Descrizione dell’attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero degli addetti;

 Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società;

 Planimetria generale dalla quale risultino l’ubicazione dell’attività, il contesto territoriale circostante, le condizioni di accessibilità all’area e di viabilità;

 Piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all’aperto utilizzate per le attività recanti l’indicazione degli elementi caratteristici: layout dell’impianto, con identificazione delle aree di accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e trattamento e degli impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica.

 Relazione tecnica contenente almeno i seguenti elementi: 1. quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della massima capacità di stoccaggio istantanea consentita. Nel caso l’impianto gestisca rifiuti pericolosi, indicare le relative caratteristiche di pericolo e specificare le modalità di gestione adottate; 2. descrizione degli impianti tecnici; 3. descrizione delle misure di sicurezza e protezione adottate, anche in relazione alla gestione dell’impianto.

 Descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento;

 Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;  Descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente;

 Descrizione delle disposizioni per avvisare tempestivamente, le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili del fuoco, Prefettura, ARPA, ecc.).

La circolare precisa che tale elenco di informazioni è da considerarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in quanto i prefetti potranno autonomamente richiedere, caso per caso, informazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per il prosieguo delle attività di elaborazione del PEE.

Per maggiori informazioni:

Pagine a cura di:
Via M. Teresa di Calcutta, 4/E
46023 Gonzaga (Mantova)

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