Prodotti in poliuretano: novità in vista in relazione agli isocianati (diisocianati)

Se la tua azienda utilizza vernici oppure sigillanti, realizza oggetti plastici, guarnizioni o rivestimenti o comunque utilizza prodotti bicomponenti di tipo poliuretanico (isocianati + polioli) prosegui nella lettura!

Esempi molto comuni sono il difenilmetano diisocianato (MDI) e (meno comune – fortunatamente, perchè più pericoloso) diisocianato di toluene (TDI).

Regolamento (UE) 2020/1149 – Limitazione sull’utilizzo dei diisocianati

Il 4 agosto 2020 è stato pubblicato il regolamento (UE) 2020/1149, che modifica l’allegato XVII del Regolamento (UE) 1907/2006 (REACH) (allegato XVII – restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi).

Sono di fatto introdotte specifiche disposizioni sui diisocianati, sostanze che stanno alla base della produzione di oggetti e materiali di vario genere in poliuretano.

Che cosa sono i diisocianati?

I diisocianati sono composti utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni.

Sicuramente di grande interesse è il loro utilizzo come reagenti, insieme ai polioli, per la sintesi delle resine poliuretaniche e del poliuretano in genere.

Alcuni esempi? In particolare oggetti plastici (rigidi ed elastici) di vario tipo, materiali isolanti (si pensi alle comunissime schiume poliuretaniche o ai pannelli sandwitch con interposto poliuretano), guarnizioni, sigillanti e rivestimenti.

Questa famiglia di composti è oggetto di una classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.

Perché queste limitazioni?

Il 6 ottobre 2016 la Germania presentò un fascicolo per l’avvio della procedura di restrizione, che segnalava come la sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, determinasse asma professionale nei lavoratori. Lo studio indicava che il numero di nuove malattie professionali causate ogni anno dai diisocianati raggiungesse i 5000 casi.

Dopo le considerazioni del RAC (comitato per la valutazione dei rischi) e del SEAC (comitato per l’analisi socioeconomica) dell’Agenzia Chimica Europea (ECHA), il 9 maggio 2018 è stato presentato un fascicolo alla Commissione, che ha dichiarato l’utilizzo o l’immissione dei diisocianati sul mercato come un rischio inaccettabile per la salute umana.

Che cosa cambia?

La nuova voce dell’allegato XVII del REACH (Regolamento (UE) 1907/2006) introduce tre principali provvedimenti:

Non sarà più possibile immettere sul mercato

Dal 24 febbraio 2022, non sarà più possibile immettere sul mercato diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o miscele per usi industriali e professionali, a meno che:

  1. La concentrazione di diisocianati all’interno del prodotto sia inferiore allo 0,1% in peso, o
  2. Il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di formazione e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta:

Non sarà più possibile UTILIZZARE diisocianati – a meno che…

A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata

Dal 24 agosto 2023, non sarà più possibile utilizzare i diisocianati, in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o miscele, a meno che:

  1. La concentrazione di diisocianati all’interno del prodotto sia inferiore allo 0,1% in peso, o
  2. Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali (lavoratori o lavoratori autonomi che manipolano diisocianati o composti e miscele che li contengono per usi industriali e professionali o che sono incaricati della supervisione di tali compiti) abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Chi sono gli utilizzatori industriali o professionali?

Come specificato dal regolamento, per «utilizzatori industriali e professionali» si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.

Ma quale formazione?!?

La formazione, che deve essere garantita dal datore di lavoro, deve comprendere istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro.

La formazione deve inoltre essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.

Di seguito sono esposti in dettaglio gli elementi della formazione, come previsti dal regolamento REACH aggiornato:

  1. gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettera a), per tutti gli usi industriali e professionali;
  2. gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), per i seguenti usi:
    • manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);
    • applicazione a spruzzo in cabina ventilata;
    • applicazione con rullo;
    • applicazione con pennello;
    • applicazione per immersione o colata;
    • trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi;
    • pulitura e rifiuti;
  3. qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione;
  4. gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c), per i seguenti usi:
    • manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi);
    • applicazioni per fonderie;
    • manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;
    • manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
    • applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);
    • qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.

5. Elementi di formazione:

  1. formazione generale, anche on line, riguardante:
    • chimica dei diisocianati;
    • pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta);
    • esposizione ai diisocianati;
    • valori limite di esposizione professionale;
    • modalità di sviluppo della sensibilizzazione;
    • odore come segnale di pericolo;
    • importanza della volatilità per il rischio;
    • viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati;
    • igiene personale;
    • attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni;
    • rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione;
    • rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
    • sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie;
    • ventilazione;
    • pulizia, fuoriuscite, manutenzione;
    • smaltimento di imballaggi vuoti;
    • protezione degli astanti;
    • individuazione delle fasi critiche di manipolazione;
    • sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente);
    • sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based);
    • certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;
  2. formazione di livello intermedio, anche on line, riguardante:
    1. ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based);
    1. manutenzione;
    1. gestione dei cambiamenti;
    1. valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti;
    1. rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
    1. certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;
  3. formazione avanzata, anche on line, riguardante:
    1. eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti;
    1. applicazione a spruzzo al di fuori dell’apposita cabina;
    1. manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
    1. certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo.

Formazione diisocianati: quale durata?

Non è specificata. Il decreto ne declina unicamente i contenuti (sopra riportati).

Formazione: quale periodicità?

Quinquennale. La formazione deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.

Vuoi approfondire? Dai una occhiata al regolamento.

[a cura di: Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

Pagine a cura di:

Via M. Teresa di Calcutta, 4/E
46023 Gonzaga (Mantova)
www.syrios.it - info@syrios.it


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