Novità per raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi di metalli

Il Decreto 01 febbraio 2018 del Ministero dell’Ambiente introduce modalità semplificate per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.

Campo di applicazione

Trasporta raccolta rifiuti metalli ferrosiAi sensi dell’articolo 2 il DM 1 febraio 2018 si applica ai soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali e ai soggetti iscritti all’Albo secondo le modalità semplificate di cui all’art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Che cosa prevede

Il decreto:

  • introduce modalità semplificate per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi;
  • definisce le modalità di compilazione del formulario di identificazione rifiuti (art. 193 del D.L.gs. n.152/2006), nel caso di raccolta presso più produttori o detentori nell’ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo.
  • indica modalità semplificate anche relative alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’art. 190 del DLgs 152/2006.

Condizioni:

  • metalli ferrosi e non ferrosi, come rifiuti non pericolosi;
  • stesso veicolo;
  • stessa giornata.

Albo Gestori: modalità semplificate

E’ inoltre espressamente previsto un provvedimento specifico del Comitato gestori ambientali che (entro 30 giorni) dovrà individuare le modalità semplificate d’iscrizione per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell’iscrizione con modalità semplificate.

Documenti di trasporto (formulario)

Ai sensi dell’art. 3 del decreto nel caso di raccolta presso più produttori o detentori svolta con il medesimo veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi saranno accompagnati dal formulario di identificazione conforme al modello di cui all’allegato A del Decreto (Allegato A – DM 01 febbraio 2018).

L’attività di raccolta, si specifica nel Decreto, deve, in ogni caso, concludersi nell’ambito della giornata in cui ha avuto inizio.

Le modalità di compilazione del formulario e dell’annotazione nei registri di carico e scarico sono riportate invece nell’Allegato B, riportate a fondo pagina.

Nel caso di raccolta presso più produttori o detentori utilizzando lo stesso veicolo ed entro la stessa giornata di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi è possibile utilizzare un formulario di identificazione del rifiuto conforme al modello di cui all’Allegato A. Il trasportatore emette 4 copie che devono essere compilate, datate e firmate da tutti i produttori o detentori interessati. Una copia rimane presso l’ultimo produttore o detentore e le altre 3 restano al trasportatore. Il trasportatore provvederà a restituire la quarta copia originale del formulario all’ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite PEC, una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti.

Registro di carico e scarico

L’art. 4 dil DM 1/2/2018 prevede infine la possibilità di adempiere all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando i formulari di identificazione rifiuti per cinque anni.

Ai sensi dell’articolo 5 le associazioni di volontariato e enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana dovranno operare d’intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, che individuerà apposite modalità per la temporanea iscrizione dei loro veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l’autotrasporto di cose.

Occasionale” l’attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.

 

Segue un estratto del decreto.

DECRETO 1 FEBBRAIO 2018 N.32
Semplificazioni agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi

Art. 3 – Semplificazione del documento di trasporto
Nel caso di raccolta presso più produttori o detentori utilizzando lo stesso veicolo ed entro la stessa giornata di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi è possibile utilizzare un formulario di identificazione del rifiuto conforme al modello di cui all’Allegato A.

Il trasportatore emette 4 copie che devono essere compilate, datate e firmate da tutti i produttori o detentori interessati. Una copia rimane presso l’ultimo produttore o detentore e le altre 3 restano al trasportatore.

Il trasportatore provvederà a restituire la quarta copia originale del formulario all’ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite PEC, una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti.

Ogni soggetto conserva la propria copia per 5 anni.

Art.4 – Semplificazione della tenuta del registro di carico e scarico
I soggetti interessati alle presenti semplificazioni possono adempiere all’obbligo di tenuta del registro mediante la conservazione, in ordine cronologico, per 5 anni dei formulari di identificazione rifiuti.

Art.5 – Raccolta e trasporto occasionali
Le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana, operano di intesa con i Comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all’Albo Gestori Ambientali il quale individua apposite modalità che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli utilizzati.

Per raccolta e trasporto occasionale si intende l’attività svolta per non più di 4 giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le 100 tonnellate complessive.

 

Allegato B

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI
IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI E ANNOTAZIONE NEI
REGISTRI DI CARICO E SCARICO
Per la compilazione dell’allegato «A» si richiamano:
allegato «C» al decreto del Ministero dell’ambiente 1° aprile 1998,
n. 145;
circolare del Ministero dell’ambiente 4 agosto 1998, n. Gab/
Dec/812/98. (Gazetta Ufficiale 11 settembre 1998 n. 212) sulla compilazione
dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento
dei rifiuti.
Per quanto non specificato nella sopra richiamata documentazione si
precisa quanto segue:
il destinatario annota nel registro di carico e scarico il peso totale da
lui accettato come da propria indicazione sottoscritta nel singolo formulario
e vi annota/allega l’elenco dei singoli conferitori con i relativi pesi/volumi;
nel caso di raccolta effettuata per un numero di produttori maggiore
di 10, il trasportatore provvede alla compilanione di un FIR aggiuntivo;
le informazioni relative alle caratteristiche di pericolo di cui al campo
[4] nonché quelle relative al campo [8] sono inserite esclusivamente nel
caso di rifiuti sottoposti a normativa ADR.

Pagine a cura di:
Via M. Teresa di Calcutta, 4/E
46023 Gonzaga (Mantova)

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