Termine per il versamento fissato al 30 giugno 2014

Il termine

ministero-ambiente

Si ricorda che entro il 30 giugno 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati all’utilizzo del SISTRI, devono versare il relativo contributo e darne comunicazione: art. 4 comma 1 DM 24 aprile 2014: “1. I soggetti tenuti ad aderire al SISTRI sono tenuti al versamento del contributo annuale entro il 30 giugno 2014, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. Effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI gli estremi di pagamento esclusivamente tramite accesso all’area «gestione aziende» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata.

Come fare

All’interno del portale sistri è presente il link “GESTIONE AZIENDA” nel quale è disponibile una nuova funzionalità che consente agli Utenti di effettuare in piena autonomia:

  • la determinazione dell’importo dei pagamenti dovuti;
  • la comunicazione degli estremi dei pagamenti effettuati;
  • l’inoltro dei documenti di attestazione dell’avvenuto pagamento.

Eventuale cancellazione (produttori non più soggetti)

A seguito delle modifiche riportate con il DM 24 aprile 2014, è stato abrogato l’obbligo di iscrizione al SISTRI per tutti gli enti le imprese con meno di 10 dipendenti anche se produttrici iniziali di rifiuti speciali pericolosi; inoltre sono state esclusi dall’obbligo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, le imprese agricole, agroindustriali, di pesca professionale e di acquacultura, che conferiscono i propri rifiuti a circuiti organizzati di raccolta. Per chi avesse effettuato l’iscrizione ma, a seguito delle successive modifiche di legge, non dovesse risultare più soggetto, è possibile effettuare la cancellazione, anche al fine di non dover versare il contributo SISTRI.

Soggetti obbligati

Si ricorda che sono soggetti a SISTRI:

  • enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti (escluse le imprese agricole che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito dei circuiti organizzati di raccolta)
  • enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 152/2006
  • enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale
  • enti e imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi e rifiuti speciali pericolosi
  • i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico dei medesimi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto
  • Comuni, enti e imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Campania.

Fino al 31 dicembre 2014 l’impiego del SISTRI deve avvenire contestualmente ai tradizionali adempimenti cartacei costituiti da registri di carico/scarico e formulario di trasporto rifiuti.

Per maggiori chiarimenti: contattaci.