Il “fabbricante su commissione” – Obblighi SCIP

Con l’apertura del database SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex object (Products)) dell’ECHA (European Chemicals Agency), di cui abbiamo già trattato in un altro articolo (SCIP database), è entrato in vigore l’obbligo di notificare, da parte dei produttori, degli importatori e dei distributori che immettono articoli o prodotti nell’Unione Europea, le sostanze estremamente preoccupanti, contenute nella lista delle SVHC (Substances of Very High Concern), presenti in quantità maggiore dello 0,1 % in peso nei propri articoli o prodotti.

Tuttavia, l’ dello SCIP ha portato alla luce dubbi e incertezze riguardo ad alcune definizioni, partendo da quelle necessarie ad indentificare il soggetto obbligato dell’inoltro delle suddette notifiche.

Foto di Elchinator da Pixabay

La pagina ufficiale dello SCIP identifica come soggetti obbligati (link alle definizioni):

  • I produttori e assemblatori dell’UE;
  • Importatori dell’UE;
  • Distributori dell’UE di articoli e altri attori della catena di approvvigionamento che immettono articoli sul mercato.

Gli unici soggetti che sono esplicitamente esclusi dagli obblighi sono “i dettaglianti e gli altri soggetti della catena di approvvigionamento che forniscono articoli direttamente ed esclusivamente ai consumatori”.

Come sempre, la realtà risulta essere più complessa dell’idealizzazione, e non mancano anche in questo caso zone grigie in cui le definizioni possono risultare non complete o fuorvianti: questo è il caso del fabbricante su commissione.

Conto terzi e conto lavoro: il “fabbricante su commissione”

Il fabbricante su commissione si identifica in quelle aziende che offrono il proprio lavoro per la fabbricazione di articoli o sostanze per conto di aziende terze.

Una delle domande più frequenti inoltrate allo sportello Q&A dello SCIP database, riguarda come poter determinare i propri obblighi, e la risposta rimanda alle definizioni contenute nel regolamento REACH (Regolamento CE n.1907/2006 riguardante la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione degli agenti chimici).

Nel regolamento REACH, articolo 3, comma 4, si definisce produttore di un articolo “ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo all’interno della Comunità”.

Per fornire ulteriore chiarezza sugli obblighi dei fabbricanti su commissione, l’ECHA ha pubblicato una scheda informativa intitolata “Il fabbricante su commissione a norma del regolamento REACH” in cui viene definito il fabbricante su commissione, identificato anche attraverso i seguenti termini:

  • Fabbricante esternalizzato;
  • Prestatore di servizi terzo;
  • Fabbricante di sostanze chimiche su misura;
  • Fornitore di servizi esterni;
  • Appaltatore;
  • Fabbricante per conto terzi;
  • una qualsiasi persona fisica o giuridica che esegue fabbricazione per conto terzi.

Nel caso del fabbricante su commissione, è necessario individuare due soggetti: il cliente o mandante, che può fornire materie prime, informazioni sul processo e istruzioni necessarie, e il fabbricante su commissione, o fornitore del servizio, che fornisce infrastruttura, apparecchiature necessarie, personale operativo e supporto tecnico.

Il documento specifica che se i criteri di registrazione, ovvero la presenza di una sostanza estremamente preoccupante in quantità superiore allo 0,1 % in peso in un articolo prodotto, sono soddisfatti, “l’obbligo della registrazione ricade sul fabbricante su commissione”.

Considerando queste specificazioni, si possono ragionevolmente applicare gli stessi principi anche per quanto riguarda la notifica allo SCIP database, e pertanto, il fabbricante per conto terzi rientra in pieno nella definizione di produttore ed è quindi soggetto agli obblighi previsti per tale categoria, “nonostante il cliente sia titolare delle materie prime, della proprietà intellettuale e del prodotto o dei prodotti finali”.

[a cura di: Dott. Andrea Tavaroli – Syrios Srl]

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