SISTRI: le novità del DM 78/2016

SISTRIIl decreto del Ministero dell’Ambiente n. 78 del 30 Marzo 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 Maggio 2016 n.120, ha apportato alcune (per la verità poche) novità in materia di SISTRI.

Tra gli aspetti più salienti si segnalano i seguenti:

  • delegato: viene ridefinito come “il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziende, è eventualmente delegato dall’ente o impresa all’utilizzo del sistema“. E’ in sostanza stato introdotto il termine “eventualmente”;
  • dispositivo: “il dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo USB, il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto, di seguito, dispositivo black-box, nonché il dispositivo USB per l’interoperabilità di cui all’articolo 18“.

L’articolo 2 sostanzialmente rimanda a decreti successivi, disposizioni specifiche in merito a:

  • accesso al SISTRI;
  • inserimento e trasmissione dei dati;
  • procedure “differenziate o specifiche” per casi particolari.

Trasporto dei propri rifiuti pericolosi e adesione a SISTRI

Ai sensi dell’art. 4 del decreto, 2. “Rientrano nell’ambito delle categorie individuate ai sensi del
comma 1 [obbligati ad aderire al sistri, ndr], in particolare, i seguenti soggetti:
a) nel caso delle imprese e degli enti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi, i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi a titolo professionale, nonche’ le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 5, o, se iscritti in categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori

Possibilità di delega

Produttori e trasportatori di propri rifiuti che aderiscono al SISTRI, pur mantenendo la responsabilità delle informazioni inserite, possono delegare le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di diretta emanazione alla compilazione delle registrazioni SISTRI.

La compilazione dell’area registro cronologico  può avvenire in questo caso ogni 45 giorni e comunque prima che i rifiuti vengano movimentati.