DLgs 81/2008 – Autonomi e imprese familiari: quali obblighi?

Come è definita una impresa familiare?

Seguendo quanto riportato nell’art. 230-bis del Codice Civile, un’impresa familiare è tale quando vi prestano attività di lavoro continuativo solamente collaboratori familiari del Titolare, ossia: il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

I componenti dell’azienda familiare non devono quindi figurare come lavoratori e non deve esserci un rapporto di subordinazione in cui il titolare figuri come datore di lavoro degli stessi. In quest’ultimo caso la definizione di cui sopra decade e gli obblighi esposti sotto non risulterebbero più applicabili, in quanto i componenti dell’azienda figurerebbero come lavoratori, e ad essi farebbero capo tutti gli obblighi in tema di salute e sicurezza sul lavoro riportati nel D.Lgs. 81/2008.

Per lavoratore autonomo cosa si intende?

La definizione di lavoratore autonomo è possibile trovarla nell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008, il quale scrive: Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.

Quali obblighi vi sono per le imprese familiari e i lavoratori autonomi?

Gli obblighi a cui tali figure sono soggetti, sono definiti nell’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008 – “Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi”, il quale riporta quanto segue:

“1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

  1. a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
  2. b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
  3. c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
  4. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
  5. a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
  6. b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.”

Le imprese familiari e i lavoratori autonomi non risultano quindi obbligati a frequentarealcun corso di formazione, a essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e di conseguenza alla nomina del medico competente [che rimangono “facoltà]; non sono obbligati alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli addetti alla squadra d’emergenza e alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi, ecc..

Obblighi circa le attrezzature

Attenzione! Risultano invece obbligati all’applicazione del Titolo III del D.Lgs. 81/2008. Utilizzare “attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III” significa (ad esempio – l’elenco non è esaustivo) che:

  • le stesse devono essere conformi;
  • devono essere sottoposte a regolare controllo e manutenzione, come previsto dal costruttore;
  • dove necessario (Allegato VII) devono essere sottoposte a verifiche periodiche;
  • dove richiesto devono essere utilizzate da persone in possesso di specifiche abilitazioni;

Cantieri e POS

La situazione cambia nel caso in cui l’impresa familiare vada ad operare presso un cantiere edile, stipulando un contratto di appalto o subappalto.

Oltre all’obbligo di munire i propri componenti dell’apposita tessera di riconoscimento come riportato nell’art. 21 di cui sopra, è altresì tenuta a redigere un piano operativo di sicurezza (POS) così come esplicitamente richiesto dell’art. 96 comma 1 lettera g) dello stesso decreto, nonchè a fornire la documentazione richiesta per la necessaria verifica di idoneità professionale da effettuare a cura del committente o del responsabile dei lavori.

[A cura di: Dott.ssa Giulia Magnani – Syrios Srl]

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