Modello Unico di Dichiarazione (MUD) 2024

In data 2 marzo 2024 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2024 recante le disposizioni del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per il 2024.

La sintesi delle modifiche è disponibile a questo link.

Unioncamere provvederà a pubblicare e ad aggiornare i portali e i prodotti informatici necessari per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2024. Ad esempio, l’accesso al portale www.mudtelematico.it sarà riattivato a partire da Lunedì 11 marzo. Sempre a partire da tale data sarà reso disponibile il software per la compilazione e la presentazione del MUD 2024. 

MUD 2024: quale la scadenza?

Secondo l’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto e, perciò, la dichiarazione di quest’anno dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2024.

Tuttavia, essendo questo un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo, ovvero al 1° luglio 2024.

Un passo indietro: che cos’è il MUD?

MUD è l’acronimo di Modello Unico di Dichiarazione ambientale. Si tratta di una comunicazione alla camera di commercio competente per territorio, che enti ed imprese sono tenuti a presentare ogni anno con regolarità.

Il contenuto di tale comunicazione fa riferimento alla quantità e alla tipologia di rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente.

Il MUD è strutturato in sei comunicazioni, mirate ad identificare le tipologie di rifiuti per cui è necessario presentare il modello.

  • Comunicazione Rifiuti
  • Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  • Comunicazione Imballaggi, sezione Consorzi e sezione Gestori rifiuti di imballaggio
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati E Raccolti In Convenzione
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Quali i soggetti obbligati?

Comunicazione Rifiuti

  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lgs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti
    • rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
    • rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
    • rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie. 
  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
  • i gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione: 

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a € 8.000;
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006;
  • per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
  • i produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa.
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)

Comunicazione Veicoli Fuori Uso

Sono obbligati i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, di cui all’articolo 7, comma 2 bis e all’articolo 11, comma 3 del D.Lgs 209/2003, come modificati dal D.Lgs 03/09/2020, n. 119.

Comunicazione Imballaggi

  • Sezione Consorzi:
    • CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del D. Lgs 152/2006.
  • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio:
    • impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 

Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

  • Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014. 

Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione:

  • Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
  • I soggetti che, per effetto dell’articolo 198, comma 2-bis del D.Lgs 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani (articolo 183, comma 1, lettera b ter, punto 2) conto terzi presso le utenze non domestiche, limitatamente a tali tipologie

Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche:

  • Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale AEE
  • Sistemi collettivi di finanziamento iscritti al registro AEE.

Quali le modalità di presentazione?

Ogni dichiarante deve presentare un unico Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, contenente tutte Ie Comunicazioni dovute per I’Unità LocaIe dichiarante.

Per unità locale dichiarante si intende la sede presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività ivi svolte di produzione e/o gestione. Nei casi di soggetti che svolgono solo attività di trasporto o intermediazione/commercio di rifiuti senza detenzione, l’unità locale coincide con la sede legale.

Le Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it sono:

  • Comunicazione Rifiuti
  • Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  • Comunicazione Imballaggi, sezione Consorzi e sezione Gestori rifiuti di imballaggio
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

La Comunicazione Rifiuti Urbani e Raccolti in Convenzione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica sul sito www.mudcomuni.it.

La Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente per via telematica, tramite il sito www.registroaee.it.

Per quanto riguarda la trasmissione dei dati, questa può avvenire con spedizione telematica o con spedizione cartacea via PEC:

  • Spedizione telematica: la comunicazione va trasmessa, a conclusione della compilazione, dal sito www.mudcomuni.it. A questo fine i dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente il certificato di firma digitale valido al momento dell’invio, intestato al legale rappresentante o ad un suo delegato.
  • Spedizione cartacea a mezzo PEC: i soggetti dovranno stampare la Sezione anagrafica prodotta automaticamente dalla procedura sul www.mudcomuni.it, che dovrà essere firmata dal legale rappresentante del dichiarante o suo delegato; a questo punto produrranno un documento pdf unico con la copia del documento di identità del sottoscrittore, che dovrà essere spedito via PEC all’indirizzo unico comunicazioneMUD@pec.it.

Chi può presentare il MUD semplificato?

I soli soggetti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

  1. sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione per non più di sette rifiuti;
  2. i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
  3. per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari;
  4. conferiscono i rifiuti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.

possono presentare il MUD Semplificato compilando la comunicazione sul portale mudsemplificato.ecocerved.it e trasmettere i dati esclusivamente via PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.it.

Cosa fare se occorrono modifiche o integrazioni?

Eventuali modifiche o integrazioni al MUD previamente inviato possono essere comunicate unicamente attraverso la compilazione e la presentazione di un nuovo MUD, completo anche dei dati già dichiarati, da inviare con le stesse modalità usate per la prima comunicazione.

La presentazione della nuova dichiarazione è sottoposta al nuovo pagamento dei diritti di segreteria e, nel caso sia presentata oltre il termine di scadenza, alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Quali i diritti di segreteria?

Le modalità per effettuare i pagamenti relativi ai diritti di segreteria sono disponibili nei portali stessi.

I diritti di segreteria sono pari a 10,00 € in caso di spedizione telematica e pari a 15,00 € in caso di spedizione cartacea.

  • Nel caso di spedizione telematica, il diritto di segreteria può essere corrisposto con carta di credito, PagoPA, o altri metodi messi a disposizione dalle Camere di Commercio.
  • Nel caso di trasmissione cartacea, il diritto di segreteria va versato esclusivamente Utilizzando il servizio “avviso di pagamento pagoPA, (c.d. modello 3 di pagoPA) seguendo le istruzioni riportate sulla piattaforma di compilazione.

Quali le sanzioni?

Il soggetto che non effettua la comunicazione oppure la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.

Qualora la comunicazione sia effettuata oltre il termine ma entro il sessantesimo giorno dalla scadenza dello stesso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro.

Comunicazione Veicoli Fuori Uso: il soggetto che non effettua la Comunicazione oppure la effettua in modo incompleto o inesatto, viene punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro.

Comunicazione produttori AEE: il produttore che non effettua l’iscrizione al Registro AEE oppure non effettua le Comunicazioni delle informazioni previste, o nel caso le comunichi in modo incompleto o inesatto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro ad 20.000 euro.

[A cura di: Dott. Andrea Lana, Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]