ADR | Novità esenzione obbligo consulente

E’ stato pubblicato lo scorso 20 settembre il DM 07 agosto 2023, recante “Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR“.

Il decreto individua in particolare “le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o piu’ delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR“.

Chi è il consulente ADR?

Il “consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose“, è un professionista specializzato e “abilitato” ai sensi dell’Accordo ADR, incaricato dall’azienda quale consulente di riferimento per tutte le attività che hanno a che fare con il trasporto di merci pericolose su strata (o se del caso anche su ferrovia), anche quando si tratta di rifiuti.

Il consulente in sostanza e (molto) in breve si occupa di:

  • verificare prassi e procedure in uso;
  • definire eventuali adeguamenti;
  • predisporre la relazione annuale;
  • (se del caso) redige la relazione di incidente.

Chi è interessato dal decreto?

E’ lo stesso art. 2 a precisarlo: le imprese “che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o piu’ delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada“.

Chi è esentato quindi?

Possono essere esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza quelle che rispettano le seguenti condizioni:

  1. rientrano già nei casi di esenzione previsti dall’ADR;
  2. rispondono ad un regime di esenzione per l’applicazione delle condizioni di trasporto (di cui ai capitoli 3.3 ; 3.4 e 3.5 dell’ADR) per i trasporti in colli (singole unità di carico ossia distinte unità di confezionamento/imballaggio di uno o più articoli) se:
    • per ogni operatore è ammesso un limite di 24 operazioni per anno solare e 3 per mese solare;
    • si rispettano i limiti quantitativi prefissati (tabella 1.1.3.6.3 o sezione 1.1.3.6.4 dell’ADR).
  3. per spedizioni occasionali se rispettano tutti i seguenti punti:
    • le materie devono essere caricate alla rinfusa o in una cisterna;
    • le materie sono assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto 3 o 4;
    • il numero di operazioni è di 12 per anno solare e 2 per mese solare con un limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate per anno solare;
  4. le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, cisterne o rinfusa, per il quale il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano nel contesto anche le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico delle sostanze pericolose.

Sono escluse dalle esenzioni le materie appartenenti alla classe 7 i quali comprendono materiali e sostanze radioattive, oggetti contaminati superficialmente e fissili.

Chi è esentato, che cosa deve fare?

Attenzione: anche chi è esentato ha degli obblighi!

Registro interno

Prima di tutto, nei casi di esenzione di cui al punto 2 e al punto 3, “Ogni impresa deve predisporre un registro interno di monitoraggio del numero di spedizioni seguite annualmente, integrato di classificazione e identificazione della spedizione, data, tipo di imballaggio, quantitativo netto.”

Il registro dovrà essere compilato ogni anno solare ed archiviato per un minimo di 5 anni e renderlo disponibile all’amministrazione (enti di controllo) in caso di richiesta.

Attenzione alle responsabilità!

Non banale quanto riportato dall’art. 7.

Il legale rappresentante dell’impresa, che intenda avvalersi dell’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza previste dal presente decreto, “assicura che tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne.”

Obblighi di formazione

Il legale rappresentante dell’impresa, inoltre, è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell’ADR. La registrazione
dell’avvenuta formazione deve essere conservata per almeno cinque anni e resa disponibile all’autorità competente su richiesta.

Incidenti

Nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, il legale rappresentante dell’impresa coinvolta in tale evento deve assicurarsi dell’inoltro al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della “relazione di incidente” conforme all’ADR.

[a cura di: Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

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