Nuove linee di indirizzo per le emissioni odorigene

È stato pubblicato il 28 giugno sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica il decreto direttoriale n. 309/2023 che adotta le linee di indirizzo relative alla gestione delle emissioni odorigene da impianti ed attività industriali.

Linee di indirizzo: quali obiettivi

Il decreto, pubblicato anche su Gazzetta Ufficiale n.159 del 10 luglio 2023, approva in via definitiva quelli che sono gli “indirizzi” che hanno come oggetto criteri e modalità di applicazione dell’articolo 272-bis del D.lgs 152/2006 in materia di gestione delle emissioni odorigene di impianti e attività.

Quelle che seguono sono solo alcune indicazioni di massima relative ai contenuti, che possono essere approfondite scaricando il documento e gli allegati, disponibili in fondo alla pagina

L’obiettivo del decreto è pertanto quello di fornire un importante quadro di riferimento a servizio dei procedimenti istruttori e decisionali dell’autorità competente in materia di autorizzazioni ambientali.

I contenuti

Il decreto si compone degli indirizzi relativi alle emissioni odorigene e di cinque allegati contenenti le regole tecniche da utilizzare per la predisposizione delle domande autorizzative, per lo svolgimento delle istruttorie e per le attività di controllo:

  • Allegato 1: requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione.
  • Allegato 2: campionamento olfattometrico.
  • Allegato 3: strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo.
  • Allegato 4: caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene.
  • Allegato 5: IOMS (Instrumental Odour Monitoring System).

Gli indirizzi si applicano in via diretta agli impianti o stabilimenti soggetti ad AUA, autorizzazioni in deroga delle emissioni, oppure in via indiretta alle installazioni soggette ad AIA, come criterio di tutela utilizzato nell’istruttoria autorizzativa.

Gli indirizzi, più in generale, possono rappresentare un riferimento utilizzabile in tutte le procedure di verifica e/o autorizzazione ambientale che considerino le emissioni in atmosfera e la cui istruttoria vada a mutuare criteri e parametri di valutazione da normative di settore.

Elenco attività con potenziale impatto odorigeno

Gli indirizzi offrono innanzitutto un primo elenco di riferimento di impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno, fermo restando come sia titolarità delle autorità regionali individuarne le categorie generali per la cui domanda autorizzativa venga prevista la descrizione e valutazione delle emissioni odorigene.

L’elenco comprende in particolare:

  • Produzione di conglomerati bituminosi e/o di bitumi e/o bitumi modificati
  • Produzione di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari in cui sono impiegate sostanze aventi
    potenziale impatto odorigeno
  • Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base
  • Produzione di piastrelle ceramiche con applicazione di tecniche di stampa digitale
  • Lavorazione materie plastiche
  • Fonderie e produzione di anime per fonderia
  • Impianti di produzione di biogas o biometano da biomasse e/o reflui zootecnici o da rifiuti
  • Produzione di pitture e vernici
  • Impianti e attività ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 275 del Dlgs 152/2006 con
    consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t
  • Allevamenti zootecnici con soglie superiori a quelle previste per le autorizzazioni generali alle
    emissioni o soggetti ad AIA
  • Allevamenti larve di mosca carnaria o simili
  • Lavorazione di scarti di macellazione, di sottoprodotti di origine animale o di prodotti ittici
    (come produzione di farine proteiche, estrazione di grassi, essiccazione, disidratazione,
    idrolizzazione, macinazione, ecc.)
  • Lavorazione scarti di prodotti vegetali (ad esempio vinacce, ecc.)
  • Produzione di conglomerati bituminosi e/o di bitumi e/o bitumi modificati
  • Produzione di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari in cui sono impiegate sostanze aventi
    potenziale impatto odorigeno
  • Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base
  • Produzione di piastrelle ceramiche con applicazione di tecniche di stampa digitale
  • Lavorazione materie plastiche
  • Fonderie e produzione di anime per fonderia
  • Impianti di produzione di biogas o biometano da biomasse e/o reflui zootecnici o da rifiuti
  • Produzione di pitture e vernici
  • Impianti e attività ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 275 del Dlgs 152/2006 con
    consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t.
  • Allevamenti zootecnici con soglie superiori a quelle previste per le autorizzazioni generali alle
    emissioni o soggetti ad AIA
  • Allevamenti larve di mosca carnaria o simili
  • Lavorazione di scarti di macellazione, di sottoprodotti di origine animale o di prodotti ittici
    (come produzione di farine proteiche, estrazione di grassi, essiccazione, disidratazione,
    idrolizzazione, macinazione, ecc.)
  • Lavorazione scarti di prodotti vegetali (ad esempio vinacce, ecc.)

Per le fasi dell’iter autorizzativo le autorità regionali possono richiedere di seguire una procedura estesa di istruttoria autorizzativa (che prevede il rispetto di precisi valori di accettabilità dell’impatto olfattivo) oppure di seguire una procedura semplificata.

Per i casi di rinnovo di autorizzazioni di stabilimenti esistenti in cui sono già presenti attività a potenziale impatto odorigeno, in assenza di modifiche peggiorative o di pregresse segnalazioni, è possibile presentare una relazione di ricognizione.

Gli indirizzi offrono infine una procedura per casi critici, ovvero per quegli stabilimenti (sia in cui sono effettivamente presenti impianti o attività a potenziale impatto odorigeno sia per quelli in cui non sono presenti) per i quali emergano, nell’esercizio, situazioni di crisi, che risultino da segnalazioni, sopralluoghi, ecc.

Le valutazioni dell’impatto odorigeno relativi alla situazione di crisi vengono effettuati secondo quanto indicato negli allegati sopra citati.

[A cura di: Dott. Luca Ferrari – Syrios Srl]

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