E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2019 il D.Lgs. 19 febbraio 2019 n. 17, il quale contiene: “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio”.

Tale decreto, in vigore dal 12 marzo 2019, modifica la normativa nazionale in materia di Dispositivi di Protezione Individuale, DPI, così da renderla compatibile con il Regolamento europeo UE 2016/425.

Ricordiamo che, ai sensi dell’ art. 74 del d.lgs. n.81/2008, si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi sui luoghi di lavoro”.

Quale obiettivo?

Il nuovo decreto contiene norme più chiare per la fabbricazione e commercializzazione dei DPI, con l’obiettivo di superare le difficoltà riscontrate in passato attraverso l’adozione di un provvedimento che fosse uguale per tutti gli Stati membri.

L’obiettivo del decreto è quindi quello di migliorare l’armonizzazione e l’efficacia della disciplina esistente e semplificarla, abrogando, dal D.Lgs. n. 81/2008, le norme e i riferimenti ai requisiti essenziali di sicurezza dei DPI previsti ora direttamente dalla direttiva UE 2016/425, con l’obiettivo di  prevenire possibili equivoci circa la loro applicazione

Tra gli aspetti più significativi c’è l’inserimento di nuovi prodotti, che nel decreto precedente erano esclusi, introduzione di sanzioni, in particolare viene introdotta una sanzione pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per chiunque promuova DPI non conformi anche solo mediante pubblicità, e novità riguardanti le figure degli operatori economici interessati e le autorità di notifica, per cui ora sono richiesti maggiori qualificazioni dei requisiti per l’inserimento tra gli organismi notificati.

Quali novità?

Si riportano di seguito, sinteticamente, le principali modifiche introdotte dal nuovo D.Lgs. n. 17/2019 al precedente D.Lgs. n. 475/1992:

  • E’ in parte modificata la suddivisione dei DPI nelle tre categorie (I, II, III).
  • I DPI possono essere immessi sul mercato solamente nel caso in cui rispettino quanto riportato negli artt. 4 e 5 del regolamento DPI.
  • Tutti i DPI ritenuti conformi devono avere la marcatura CE e il fabbricante, stabilito all’interno del territorio dell’UE, deve poter presentare la documentazione richiesta; nel caso in cui si trattasse di DPI di II o III categoria, la documentazione richiesta negli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI.
  • Il fabbricante deve procedere con la valutazione di conformità e redigerne la documentazione tecnica, come riportato all’art. 5.
  • Introduzione di sanzioni previste per i fabbricanti che immettono sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza.

Con l’entrata in vigore del nuovo D.Lgs. 17/2019 vengono apportate delle modifiche anche al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), nel quale viene inserito, in più articoli, un richiamo al Regolamento UE 2016/425.

Per approfondire:

[a cura di: Dott.ssa Giulia Magnani – Dott. Matteo Melli]

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