Nuovi limiti di esposizione a cancerogeni

Con l’entrata in vigore della Direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, è stato aggiornato l’allegato III alla Direttiva 2004/37/CE, riportante i valori limite per l’esposizione professionale ad agenti cancerogeni.

Polveri legno duro cancerogeniSono stati inoltre inseriti nell’elenco delle sostanze, preparati e procedimenti che espongono i lavoratori ad agenti cancerogeni previsti nell’Allegato I della Direttiva, i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.

Sono modificati diversi parametri, di cui riportiamo i più comuni nel seguito:

  • Polveri di legno duro: il nuovo limite corrisponde a 2 mg/m3 (attenzione però: se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti). In fase transitoria (fino a l 17 gennaio 2023) è consentito un limite più elevato, pari a 3 mg/m3
  • Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i), (come Cr): 0,005 mg/m3.  Misure transitorie: Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025. Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025
  • Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i): 0,3 f/ml
  • Polvere di silice cristallina respirabile: 0,1 mg/m3
  • Benzene: 3,25  mg/m– 1 ppm (Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea)

Si ricorda l’obbligo alla valutazione dei rischi,  previsto in particolare dall’art. 236 del DLgs 81/2008 di seguito riportato, all’aggiornamento quantomeno triennale della valutazione e alla misurazione: “[il datore di lavoro] d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l’efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell’ALLEGATO XLI del presente decreto legislativo;”

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Articolo 235 – Sostituzione e riduzione
1. Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in
particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela129 o un procedimento che
nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede
affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché
tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di
esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L’esposizione non deve comunque
superare il valore limite dell’agente stabilito nell’ALLEGATO XLIII.

Articolo 236 – Valutazione del rischio
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell’esposizione a agenti
cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all’articolo 17.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro
frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione,
della capacità degli stessi di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro
stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o
meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto
di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e
protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all’articolo 28, comma 2, o l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi di
cui all’articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene131 o di
processi industriali di cui all’ALLEGATO XLII, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti
cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene o mutagene132 prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti
come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
d) l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e le miscele133
eventualmente utilizzate come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo
produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima
valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l’obbligo di cui
all’articolo 50, comma 6.

Articolo 237 – Misure tecniche, organizzative, procedurali
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono
impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli
agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione,
non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti
cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali
di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali “vietato fumare”, ed accessibili soltanto ai lavoratori che
debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto
divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o
mutageni nell’aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni
deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto
dell’articolo 18, comma 1, lettera q). L’ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato
sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l’efficacia delle misure di cui alla
lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da
un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell’ALLEGATO XLI del
presente decreto legislativo;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di
sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l’immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle
lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando
contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di
lavoratori per i quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente
elevati.

 

[a cura di: Dott. Matteo Vasapollo – Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

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