attrezzature
Dal 12 marzo 2013 entra in vigore l’ accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, relativo all’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, che definisce le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

I lavoratori già formati – Per i lavoratori già formati e addestrati la norma prevede il riconoscimento della formazione pregressa, una formazione eventualmente integrata da un modulo di aggiornamento e/o dalla verifica di apprendimento a seconda che la formazione sia stata effettuata o meno nelle stesse modalità previste dall’accordo.

Questo il percorso per il riconoscimento della formazione pregressa (condizioni necessarie per il riconoscimento):
confronto della formazione effettuata con i nuovi requisiti: durata del corso, contenuti (teorici e pratici), verifica finale dell’apprendimento;
– predisposizione di un registro della formazione, secondo quanto previsto dall’accordo;
– naturalmente ogni addetto deve essere in possesso di attestato di partecipazione.

Si ricorda che le attrezzature interessate sono le seguenti, tra le quali alcune non erano oggetto di formazione specifica:
a.Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
b.Gru a torre
c.Gru mobile
d.Gru per autocarro
e.Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), tra cui, quindi, anche i cosiddetti “muletti”
f.Trattori agricoli o forestali
g.Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
h.Pompe per calcestruzzo.

Vedi le durate dei corsi per le diverse attrezzature.