Bruciatori pensili (a parete): controllo e manutenzione

L’impianto di riscaldamento è un elemento fondamentale che deve essere presente in ogni azienda per garantire idonee condizioni microclimatiche ai propri lavoratori. Ad oggi, esistono diverse configurazioni impiantistiche che consentono di riscaldare gli ambienti di lavoro, ad esempio:

  • impianti con generatore di calore a fiamma (le classiche caldaie);
  • impianti alimentati da pompe di calore;
  • impianti alimentati da teleriscaldamento;
  • impianti cogenerativi.

Nel primo caso, i progettisti e gli installatori scelgono se installare il generatore di calore (caldaia) all’interno o all’esterno dell’edificio. Una soluzione molto utilizzata nelle aziende è quella che prevede l’installazione di una o più caldaie/bruciatori a parete all’esterno dell’ambiente di lavoro, con relativi aerotermi all’interno (oppure, nelle soluzioni più datate, l’intera unità all’interno, con possibili implicazioni anche in termini di prevenzione incendi).

Quali obblighi?

Con il presente articolo vogliamo soffermarci proprio sugli obblighi in capo al datore di lavoro qualora in azienda sia presente una caldaia a parete installata all’esterno dell’ambiente di lavoro.

Infatti, nell’ambito della nostra attività di consulenza, capita spesso di imbatterci in aziende con questa tipologia di impianti che sono sprovviste di idonea evidenza di avvenuto controllo e manutenzione.

Cerchiamo di fare chiarezza.

Definizione di impianto termico

Il D.lgs. 10 giugno 2020, n.48 definisce l’impianto termico come un “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza la produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Dalla definizione appena esposta si evince come non venga fatta alcuna distinzione tra i generatori (o caldaie) installati all’interno o all’esterno dell’edificio. Pertanto, anche gli impianti dotati di caldaia installata in esterno su parete e aerotermi interni ricadono nella definizione di impianto termico.

Obblighi dei bruciatori a parete

I bruciatori a parete sono soggetti agli stessi obblighi in capo agli impianti termici, definiti dal DPR 16 aprile 2013, n.74. Tra le altre cose, il DPR 74/2013 regolamenta i controlli e le manutenzioni degli impianti termici utilizzati per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.

In particolare, il DPR 74/2013 prevede che ogni impianto termico venga sottoposto a:

  • controlli dell’efficienza energetica;
  • manutenzioni.

Il responsabile dell’impianto (corrispondente al proprietario o all’affittuario) deve affidare entrambi gli interventi ad apposite ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.37.

Controlli di efficienza energetica

I controlli di efficienza energetica (chiamati anche “prova fumi” o “prova combustione”) hanno lo scopo di valutare il rendimento dell’impianto e il livello di determinati indicatori di combustione, quali la concentrazione di monossido di carbonio e l’indice di fumosità.

I controlli di efficienza energetica devono essere effettuati:

  • all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto;
  • periodicamente, con cadenze diverse a seconda del tipo di combustibile e della potenza termica installata.

L’allegato A del DPR 74/2013 stabilisce le seguenti periodicità per l’effettuazione dei controlli di efficienza energetica sugli impianti con generatore di calore a fiamma:

  • biennale, per gli impianti alimentati a combustibile solido o liquido con potenza tra i 10 e i 100 kW;
  • annuale, per gli impianti alimentati a combustibile solido o liquido con potenza pari o superiore a 100 kW;
  • quadriennale, per gli impianti alimentati a gas, metano o GPL con potenza tra i 10 e i 100 kW;
  • biennale, per gli impianti alimentati a gas, metano o GPL con potenza pari o superiore a 100 kW.

Per la periodicità dei controlli per altre configurazioni impiantistiche (ad es. pompe di calore), si rimanda al DPR 74/2013.

A seconda della Regione in cui si trova l’impianto, le periodicità di controllo potrebbero subire delle variazioni. Infatti, nel corso degli ultimi anni alcune Regioni hanno emanato apposite normative.

Ad es. la Regione Lombardia ha emanato la DGR 3965/2015 con la quale ha stabilito le seguenti periodicità per i generatori di calore a fiamma:

  • annuale, per gli impianti alimentati a combustibile solido o liquido con potenza tra i 5 e i 116,3 kW;
  • annuale più un rilevamento di rendimento a metà della stagione di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile solido o liquido con potenza pari o superiore a 116,4 kW;
  • biennale, per gli impianti alimentati a gas, metano o GPL con potenza tra i 5 e i 35 kW;
  • annuale, per gli impianti alimentati a gas, metano o GPL con potenza tra i 35 e i 350 kW;
  • annuale più un rilevamento di rendimento a metà della stagione di riscaldamento, per gli impianti alimentati a gas, metano o GPL con potenza pari o superiore a 350 kW.

Per la Regione Emilia-Romagna, invece, il riferimento è il Regolamento Regionale 3 aprile 2017, n.1, con il quale sono state stabilite le seguenti periodicità per i generatori di calore a fiamma:

  • annuale, per gli impianti alimentati a combustibile solido o liquido, indipendentemente dalla potenza termica;
  • biennale, per gli impianti alimentati a gas, metano o GPL con potenza inferiore a 35 kW;
  • annuale, per gli impianti alimentati a gas, metano o GPL con potenza pari o superiore a 35 kW.

MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione hanno lo scopo di verificare periodicamente la corretta operatività dell’impianto e la necessità di pulizia del bruciatore e dello scambiatore di regolazione.

A differenza dei controlli dell’efficienza energetica, il DPR 74/2013 non indica una periodicità con la quale effettuare la manutenzione dell’impianto termico, ma stabilisce che gli interventi di manutenzione devono essere effettuati secondo le indicazioni contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso dell’impianto, rilasciate dal costruttore.

Libretto di impianto

Ogni impianto termico deve essere accompagnato dal libretto di impianto. Sul libretto devono essere contenute tutte le informazioni descrittive dell’impianto termico e devono essere indicati gli interventi di manutenzione effettuati sulla caldaia.

I rapporti tecnici rilasciati da chi effettua i controlli di efficienza energetica dell’impianto vanno allegati al libretto di impianto e forniti all’Autorità Competente in caso di controllo.

Sanzioni

L’art. 15, comma 5, del D.lgs. 192/2005 stabilisce le sanzioni in caso di mancati controlli o manutenzioni. In particolare, il decreto prevede che se il responsabile dell’impianto “non provvede alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 € e non superiore a 3.000 €”.

[a cura di: Ing. Davide Marcheselli – Syrios Srl]

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