Registri di esposizione ad agenti cancerogeni: alcune novità

Modalità di trasmissione telematica

Come previsto dall’art. 243 del DLgs 81/2008 che è di seguito riportato quasi integralmente,  il datore di lavoro deve istituire e tenere aggiornato un registro degli esposti ad agenti cancerogeni e “ne cura la tenuta per il tramite del medico competente“.

Con l’entrata in vigore del Decreto Interministeriale n.183 del 25 maggio 2016, recante le regole tecniche per il funzionamento del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), dal 12 ottobre 2017 la trasmissione dei registri di esposizione a cancerogeni potrà avvenire esclusivamente per via telematica.

La trasmissione deve essere effettuata direttamente da parte dell’azienda interessata mediante il servizio appositamente predisposto.

A tale scopo l’INAIL ha realizzato un servizio online per la trasmissione del “Registro di esposizione” utilizzabile, in una prima fase, da parte dei datori di lavoro titolari di Posizione assicurativa territoriale (PAT), mentre, gli altri datori di lavoro pubblici e privati, provvederanno all’inoltro del Registro di esposizione tramite PEC all’indirizzo dmil@postacert.inail.it, utilizzando il modello disponibile sul sito dell’INAIL, nella sezione “Moduli e modelli – Ricerca e Tecnologia”.

L’introduzione del Registro di esposizione informatizzato nasce con l’intento di andare nella direzione della semplificazione, in quanto il Registro online sarà immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali.

L’invio dei registri è a carico del datore di lavoro il quale dovrà:

  • Trasmettere i registri di esposizione e delle variazioni intervenute ogni tre anni e comunque ogni qualvolta l’istituto ne faccia richiesta utilizzando il portale;
  • Comunicare l’eventuale cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall’ultima comunicazione;
  • Comunicare l’eventuale cessazione dell’attività dell’impresa.

Nuovi limiti di esposizione

Si segnala infine che con l’entrata in vigore della Direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, è stato aggiornato l’allegato III alla Direttiva 2004/37/CE, riportante i valori limite per l’esposizione professionale ad agenti cancerogeni.

Sono stati inoltre inseriti nell’elenco delle sostanze, preparati e procedimenti che espongono i lavoratori ad agenti cancerogeni previsti nell’Allegato I della Direttiva, i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.

 

Dlgs 81/2008 – Articolo 243 – Registro di esposizione e cartelle sanitarie
1. I lavoratori di cui all’articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera c).
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dell’articolo 25 del presente decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all’ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196(N), e successive modificazioni.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all’ISPESL ed all’organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all’Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all’organo di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all’ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
[…]

 

[a cura di: Dott. Matteo Vasapollo – Syrios Srl]

Pagine a cura di:

Via M. Teresa di Calcutta, 4/E
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www.syrios.it - info@syrios.it


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