Carrello elevatore (muletto) e verifiche periodiche

Il quesito: un accessorio di sollevamento costituito da una struttura inforcabile dotata di gancio utilizzabile su carrelli elevatori con forche è soggetta a regime di verifiche periodiche?

Il dispositivo in questione rientra sostanzialmente nella definizione di “accessorio di sollevamento”, di cui riporto un estratto dalla direttiva macchine:

d) «accessori di sollevamento»: componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento

Di per sé quindi, il solo accessorio sopra descritto, non ha le caratteristiche di “apparecchio di sollevamento”, tali da richiederne un assoggettamento al regime delle verifiche [NB: intendo verifiche in senso stretto (ex art. 71 comma 11) – da non confondersi con i controlli previsti da libretto d’uso e manutenzione o più in generale dal DLgs 81/2008].

Né tantomeno il carrello elevatore a forche è soggetto a denuncia/verifiche periodiche.

Dal momento in cui però l’accessorio di sollevamento viene montato su carrello elevatore, essendo dotato di gancio, ne modifica le caratteristiche. Non è quindi l’accessorio, bensì l’insieme carrello elevatore + accessorio a divenire un “apparecchio di sollevamento” (con portata superiore a 200 kg) soggetto quindi a “denuncia” (dichiarazione di messa in servizio) e verifica periodica, come chiarito peraltro dalla circolare ministeriale allegata, al punto 7.

Circolare Ministero attrezzature