COVID-19 | DPCM 13 ottobre 2020

Novità per le attività economiche

A fianco delle misure contenitive prescritte per i cittadini, come la conferma dell’obbligo di utilizzo della mascherina e nuove strette sulle riunioni private di amici e parenti, sono state prese misure anche per le attività produttive ed economiche.

In sintesi (non esaustiva), viene condizionata l’attività dei servizi di ristorazione come bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie; che viene consentita solamente fino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e fino alle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo.

Per quanto riguarda le attività professionali, viene raccomandato l’utilizzo del lavoro agile, delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti, così come vengono incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, insieme alle già espresse raccomandazioni sull’utilizzo dei protocolli anti-contagio.

COVID-19 e rientri dall’estero

A seguito della diffusione della pandemia COVID-19 su scala mondiale, il Consiglio dei Ministri ha deliberato, nelle ultime settimane, diversi decreti volti a porre delle limitazioni su ingressi e rientri nel nostro Paese da zone considerate particolarmente a rischio.

In particolare, sulla base dell’andamento della pandemia nelle singole Nazioni, con il DPCM 13 ottobre 2020, il Governo ha suddiviso i Paesi nei seguenti 6 elenchi:

  • Elenco A: San Marino e Stato di Città del Vaticano;
  • Elenco B: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (comprese isole Far Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (comprese Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (comprese isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco;
  • Elenco C: Belgio, Francia (compresi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi i territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi le isole nel Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo;
  • Elenco D: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay;
  • Elenco E: Resto del mondo;
  • Elenco F: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro e Colombia.

Ad eccezione dei Paesi dell’Elenco A, per i quali, ad oggi, non sono in vigore limitazioni o prescrizioni specifiche, per tutti gli altri Paesi è necessario rispettare gli obblighi e i divieti elencati nel DPCM 13 ottobre 2020. Tali obblighi e divieti vengono riassunti nel seguito. Poiché gli elenchi sopra menzionati sono oggetto di periodiche modifiche, si consiglia di consultare anche il sito del Ministero degli Esteri ed il sito www.viaggiaresicuri.it per essere sempre aggiornati sulle limitazioni previste dal Governo italiano.

Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero

Gli spostamenti da e per gli Stati e i territori dell’Elenco E e dell’Elenco F sono vietati, così come l’ingresso e il transito nel territorio italiano a tutti quei soggetti che hanno transitato o soggiornato in uno dei paesi dell’Elenco E o F negli ultimi 14 giorni. Uniche eccezioni sono rappresentate da spostamenti effettuati in presenza di valide motivazioni, quali comprovate esigenze lavorative, situazioni di assoluta urgenza, motivi di salute, esigenze di studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, ecc.

Obbligo di dichiarazione al rientro e comunicazione all’ASL/ATS

Tutti i soggetti che fanno rientro in Italia da uno degli Stati o territori degli elenchi B, C, D, E ed F hanno l’obbligo di compilare un’apposita dichiarazione, da consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli. Nella dichiarazione è necessario indicare: i Paesi e i territori nei quali si è soggiornato o transitato negli ultimi 14 giorni, i motivi dello spostamento e, in caso di rientro da Paesi degli elenchi D, E ed F, l’indirizzo dell’abitazione in cui si trascorrerà il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, il mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere la destinazione finale ed il recapito telefonico.

Inoltre, per tutte le persone che hanno soggiornato o transitato in uno dei Paesi o territori degli elenchi C, D, E ed F negli ultimi 14 giorni, vige l’obbligo di comunicare il proprio rientro nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario

Chi rientra da Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F, anche in assenza di sintomi, è sottoposto, per un periodo di 14 giorni, a:

  • sorveglianza sanitaria: il soggetto verrà contattato quotidianamente da un operatore dell’azienda sanitaria competente per territorio, per avere notizie sul suo stato di salute, in modo tale da intervenire tempestivamente con l’attivazione delle procedure previste in caso di comparsa di sintomi;
  • isolamento fiduciario: il soggetto dovrà separarsi dai familiari e dal resto della comunità in modo da prevenire la trasmissione dell’infezione, qualora avesse contratto il virus.

Test molecolare o antigenico (tampone)

Tutti i soggetti che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia in uno dei Paesi o dei territori dell’Elenco C sono soggetti ad uno dei seguenti obblighi:

  • presentazione al vettore, all’atto dell’imbarco (e a tutti i soggetti preposti ai controlli) di un’attestazione che dichiari di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 72 ore precedenti all’ingresso nel territorio nazionale;
  • sottoposizione ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in Italia (in aeroporto, in porto o in altro luogo di confine) o, in alternativa, entro le 48 ore dall’ingresso in Italia. In attesa di sottoporsi al test previsto, il soggetto è sottoposto all’isolamento fiduciario presso la propria dimora o abitazione.

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