Novembre 2022: quali obblighi in relazione al covid?

Gestione pandemia da COVID-19: quale normativa con la cessazione dello stato di emergenza?

Con il Decreto Legge 24 marzo 2022, n.24, il Consiglio dei Ministri aveva dichiarato la cessazione dello stato di emergenza per il 31 marzo 2022. Pertanto, a partire dal 1° aprile 2022, abbiamo assistito ad un progressivo allentamento delle misure in tema di contrasto alla pandemia da COVID-19.

A distanza di più 7 mesi dalla cessazione dello stato di emergenza, qui sotto sono riepilogate le principali disposizioni attualmente vigenti in Italia relativamente alla gestione della pandemia da COVID-19.

Isolamento e contatti stretti

L’isolamento è una misura alla quale vengono sottoposte le persone risultate positive a SARS-CoV-2 a seguito di test diagnostico (molecolare o antigenico), con lo scopo di prevenire la diffusione della malattia ad altre persone durante il periodo di trasmissibilità.

Attualmente l’isolamento è normato dalla Circolare n. 37615 del 31 agosto 2022 (del Ministero della Salute). Le persone risultate positive a SARS-CoV-23 possono interrompere l’isolamento:

  • dopo 5 giorni dall’accertamento della positività, a patto che la persona risulti asintomatica da almeno 2 giorni e che venga accertata la negatività tramite un test antigenico o molecolare;
  • dopo 14 giorni dall’accertamento della positività, a prescindere dall’effettuazione del test.

 La gestione dei “contatti stretti” (persone che vivono o che comunque hanno avuto un contatto diretto con persone risultate positive a COVID-19) viene invece definita all’interno della Circolare n. 19680 del 30 marzo 2022 (del Ministero della Salute). All’interno di questa circolare viene stabilito che tutti i “contatti stretti” non sono più sottoposti alla misura della quarantena, bensì a quella dell’autosorveglianza. Sostanzialmente, un “contatto stretto” deve:

  • indossare, in tutti i luoghi chiusi o con presenza di assembramenti, la mascherina FFP2 fino al decimo giorno dall’ultimo contatto stretto;
  • monitorare il proprio stato di salute. Qualora dovessero manifestarsi dei sintomi tipici da COVID-19, il “contatto stretto” deve effettuare immediatamente un test (antigenico o molecolare) e, nel caso in cui risultasse negativo, ripetere il test al quinto giorno dall’ultimo contatto.

Obbligo mascherine FFP2

Con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 31 ottobre 2022, l’obbligo all’uso delle mascherine FFP2 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 per lavoratori, utenti e visitatori di:

  • strutture sanitarie;
  • strutture socio-sanitarie;
  • strutture socio-assistenziali (comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza);
  • residenze sanitarie assistenziali
  • hospice;
  • strutture riabilitative;
  • strutture residenziali per anziani;
  • strutture residenziali di cui all’art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.

Sono esonerati dall’obbligo dell’uso della mascherina i bambini di età inferiore a 6 anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili all’uso della mascherina.

Obbligo vaccinale per il personale sanitario

Inizialmente, il Decreto Legge 1 aprile 2021, n.44 (convertito con Legge n. 76/2021), aveva previsto l’obbligo vaccinale per tutti i soggetti esercenti professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario (es. medici, infermieri, OSS, personale di RSA, ecc.) fino al 31 dicembre 2022, pena la sospensione dall’attività lavorativa. Recentemente, con il Decreto Legge 31 ottobre 2022, n.162, la scadenza di tale obbligo è stata anticipata al 1° novembre 2022.

Pertanto, a partire dal 1° novembre, tutti i soggetti esercenti professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario precedentemente sospesi in quanto non vaccinati, possono riprendere regolarmente lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Le stesse disposizioni si applicano per tutti quei soggetti, anche esterni, che svolgono a qualunque titolo attività all’interno di ospedali, RSA, ecc. (ad es. manutentori, installatori, ecc.).

Il Green Pass è ancora obbligatorio?

Ad oggi il Green Pass è rimasto obbligatorio all’interno di strutture sanitarie, strutture socio-sanitarie e strutture socio-assistenziali.

L’obbligo non si applica per l’accesso a prestazioni sanitarie (ricoveri, prestazioni diagnostiche, prestazioni ambulatoriali) né per i lavoratori di tali strutture, ma viene applicato ad accompagnatori, caregivers, visitatori, ecc. Infatti, come indicato sul sito del Governo www.dgc.gov.it, fino al 31 dicembre 2022 sarà obbligatorio il Green Pass per:

  • la permanenza degli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19 nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione, dei reparti di pronto soccorso e dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri diagnostici e dei poliambulatori specialistici;
  • la permanenza nelle strutture sanitarie e sociosanitarie degli accompagnatori di pazienti con disabilità gravi o di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi certificati. È sempre consentito agli accompagnatori di tali soggetti prestare assistenza, anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura;
  • l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, alle strutture residenziali, socioassistenziali, socio-sanitarie e hospice;
  • le uscite temporanee delle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali.

I protocolli anti-contagio aziendali sono ancora obbligatori?

All’interno degli ambienti di lavoro può essere applicato il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, stipulato tra Governo e Parti sociali il 30 giugno 2022. Rispetto alle precedenti “edizioni” (quelle del 14 marzo 2020, 24 aprile 2020 e 06 aprile 2021), il protocollo è stato notevolmente snellito e semplificato.

All’interno del Protocollo condiviso del 30 giugno 2022 era previsto, entro il 31 ottobre 2022, un incontro tra Governo e parti sociali, con lo scopo di verificare la necessità di aggiornare o modificare il Protocollo.

Lo scorso 4 novembre 2022 si è tenuto un incontro tra il neo-Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, e le Parti Sociali, all’interno del quale non è stato discussa la gestione della pandemia da COVID-19.

Pertanto, in attesa di futuri sviluppi, il Protocollo del 30 giugno 2022 rimane in corso di validità senza modifiche.

Tuttavia, si ricorda che l’applicazione del protocollo, seppur consigliata, non è più obbligatoria. Infatti, con la cessazione dello stato di emergenza, all’interno del Decreto Legge n.221/2021 e s.m.i. è venuta meno la prescrizione che consentiva la prosecuzione delle attività produttive solamente adottando e rispettando il protocollo condiviso tra Governo e Parti sociali.

[A cura di: Ing. Davide Marcheselli, Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

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