Come noto, in relazione all’importante impennata nei contagi delle ultime settimane, il Governo ha approvato diverse disposizioni in materia di prevenzione da COVID-19.
Se si considera la somma delle disposizioni e le modifiche che subiscono alcuni testi normativi quali i decreti legge nell’iter di approvazione, nonché la terribile consuetudine per cui i testi normativi pubblicati ogni volta sono pubblicati come modifica a testi precedenti (quali in particolare il LD 52/2021 poi convertito in legge 87/2021) è tutt’altro che semplice avere un quadro chiaro della situazione.
Non è però intento di chi scrive ricostruire una rappresentazione chiara della attuale impostazione normativa a 360°, bensì piuttosto quello di filtrare e riassumere ai minimi termini le novità più rilevanti, in particolare (ma non solo) per il mondo delle imprese.
Obbligo mascherine all’aperto e FFP2
Per prima cosa, già dal 24 dicembre scorso, come noto, è stata prevista la proroga dello stato di emergenza e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 al 31 marzo 2022, ed è stato introdotto l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, anche in zona bianca.
E in particolare si indica l’obbligo di usare dispositivi di protezione di tipo FFP2:
- in occasione di spettacoli che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati);
- per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto;
- su tutti i mezzi di trasporto.
Green pass rafforzato
Si è inoltre allungata la lista delle attività consentite solo a chi possiede il green pass rafforzato (ottenuto con la vaccinazione o la guarigione dall’infezione):
- bar e ristoranti consumazione al banco e consumazione al tavolo al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali (con capienza al 100%);
- mostre, musei e altri luoghi della cultura;
- piscine, palestre e sport di squadra al chiuso, centri benessere, centri termali;
- parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- eventi e competizioni sportivi in stadi e palazzetti;
- accesso dei visitatori a strutture sanitarie, socio-sanitarie, residenziali, socioassistenziali e hospice ma con tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose;
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
- accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Quarantene
E’ stato modificato il regime delle quarantene, riportato in sintesi nello schema seguente realizzato da Regione Piemonte.
Obbligo vaccinale per i 50enni
E’ stato introdotto fino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni, anche per gli stranieri che sono residenti in Italia.
L’obbligo invece “non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita”.
Green Pass rafforzato per i lavoratori
Per tutti i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a decorrere dal 15 febbraio 2022.
I lavoratori che non saranno in possesso della certificazione, “nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”
Green pass base per l’accesso a servizi e attività
A decorrere dal 20 gennaio 2022 è stato esteso l’obbligo di Green Pass “base” (che si ottiene con la prima dose, con un tampone antigenico valido 48 ore o con un tampone molecolare valido 72 ore) a coloro che accedono ai seguenti servizi e attività:
- servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, …)
- colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
A decorrere dal 01 febbraio 2022 è stato esteso l’obbligo di Green Pass “base” anche a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi alcuni casi particolari. L’obbligo del Green Pass base per attività commerciali riguarda unicamente le attività commerciali diverse da esigenze essenziali e primarie della persona; l’identificazione precisa di tali attività commerciali è delegata ad uno specifico Decreto che uscirà entro il 23/01/2022.
Le recenti disposizioni normative introducono inoltre novità importanti per la scuola, in termini di gestione dei casi positivi, attivazione della didattica a distanza, tamponi, che tuttavia non sono approfonditi nel presente articolo.
[a cura di: Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]