Compressori d’aria – Quali obblighi

Ai sensi del DM 329/04, le attrezzature a pressione e gli “insiemi” come definiti dal D.Lgs 93/2000 e s.m.i., sono soggetti a denuncia di messa in servizio, purché la pressione massima ammissibile (PS) sia superiore a 0,5 bar. Ne deriva che anche tutti i compressori ad aria che superano la pressione indicata rientrano nel campo di applicazione del Decreto.

Segue una sintesi non esaustiva delle principali disposizioni applicabili. La normativa applicabile è complessa e quelle che seguono sono indicazioni di massima, da verificare caso per caso.

Messa in servizio

L’obbligo di effettuare la denuncia di messa in servizio è a carico del datore di lavoro o comunque dell’utilizzare del compressore, il quale deve inviare la denuncia tramite pec o raccomandata AR all’unità operativa territoriale INAIL di riferimento.

Vedi anche: Primo impianto/messa in servizio attrezzature a pressione – pagina INAIL dedicata

Conduzione dell’impianto

Attenzione! Un impianto di aria compressa, una volta denunciato e messo in funzione deve essere utilizzato correttamente, conformemente al libretto d’uso e manutenzione, nonchè regolarmente sottoposto a controllo e manutenzione, come previsto dal libretto d’uso e manutenzione. Tale indicazione vale in tutti i casi e a prescindere dai valori di volume e pressione massima o di esercizio.

Verifiche

Le verifiche previste dal DM 329/2004 sono sostanzialmente le seguenti:

  • a) verifiche di «primo impianto», ovvero di «messa in servizio», riferite alle attrezzature a pressione o agli insiemi quando inseriti ed assemblati negli impianti dagli utilizzatori, finalizzate al controllo del funzionamento in sicurezza delle attrezzature e degli insiemi;
  • b) verifiche di riqualificazione periodica, verifiche da effettuare successivamente alla messa in funzione dell’attrezzatura a pressione ad intervalli di tempo predeterminati.

La differenza sostanziale tra la “prima verifica periodica” e le “verifiche periodiche successive alla prima” sta nella competenza: se per la “prima verifica” la competenza spetta ad INAIL, che può effettuarla direttamente o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati, per le “verifiche periodiche successive alla prima” il datore di lavoro può rivolgersi all’ASL o ad altri soggetti abilitati all’esecuzione di tali verifiche.

Attenzione: a partire dal 27 maggio 2019 anche la richiesta di prima verifica periodica delle attrezzature in pressione deve essere presentata tramite l’applicativo CIVA.

Verifica di messa in servizio

Nel caso in cui le attrezzature a pressione o gli insiemi siano installate e assemblate dall’utilizzatore, questi sono soggetti a verifica per la messa in servizio, da richiedere a INAIL, in modo da verificarne la loro corretta installazione.

Il DLgs 329/2004 prevede esclusioni, tra le altre, per “c) i recipienti semplici di cui al decreto legislativo n. 311/1991 aventi pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione per volume minore di 8000 bar*l;“.

Verifiche periodiche di riqualificazione

Tali verifiche si suddividono in:

  • verifiche di integrità, consistenti nell’ispezione delle varie membrature mediante esame visivo e, ove possibile, in controlli spessimetrici ed eventuali altri controlli;
  • verifiche di funzionamento, consistenti nella verifica della corretta funzionalità degli accessori di sicurezza.

Il DLgs 329/2004 prevede esclusioni, tra le altre, per “a) i recipienti contenenti fluidi del gruppo due [non pericolosi, quale ad esempio l’aria, ndr], escluso il vapore d’acqua, che non sono soggetti a fenomeni di corrosione interna e esterna o esterna [attenzione! Vedi nota sottostante], purche’ la pressione PS sia minore o uguale a 12 bar e il prodotto della pressione PS per il volume V non superi 12.000 bar*l;“.

Corrosione – L’obbligo di verifica può variare in relazione al rischio di corrosione: art. 10 comma 3, “la frequenza ditali verifiche va modificata qualora il fabbricante delle singole attrezzature, nel manuale d’uso e manutenzione, indichi periodicità’ di interventi inferiori a quelle indicate nella citata tabella con particolare riguardo al problema della corrosione ed erosione o altre azioni che possano compromettere nel tempo la stabilità strutturale delle attrezzature. Fermi restando i limiti temporali previsti dalla tabella e di quelli suggeriti dal fabbricante, le verifiche successive vanno eseguite entro i termini derivanti dai risultati dell’ultima verifica eseguita“. Il rischio di corrosione può essere correlato ad esempio alle caratteristiche costruttive del serbatoio (es. zincato piuttosto che verniciato).

Manutenzione

Si ricorda inoltre che l’articolo 15 del D.Lgs 81/2008 prevede una serie di misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, tra cui anche “la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti”.

Documentazione

Tutti i moduli necessari per eseguire la denuncia di messa in servizio o per richiedere la verifica di messa in servizio e di prima verifica periodica sono scaricabili dal sito INAIL e sono da inviare, tramite pec, all’unità operativa territoriale di riferimento.

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/ricerca-e-tecnologia.html

Principali dispositivi di legge di riferimento

  • DM 329/04: denuncia di messa in servizio di recipienti in pressione con pressione massima ammissibile superiore a 0,5 bar;
  • Lgs 81/08: corretta manutenzione e successivi controlli;
  • Direttiva 2014/68/UE (PED): progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.

[a cura di: Dott. Matteo Vasapollo – Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

Pagine a cura di:

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www.syrios.it - info@syrios.it


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