Il DVR: cos’è, corrette modalità di compilazione, criticità

Come noto a tutti coloro che hanno un minimo di conoscenza dei sistemi di gestione per la qualità l’ambiente e la sicurezza, uno degli aspetti elementari e di fondamentale importanza è l’evidenza documentale, ossia la possibilità di dimostrare con qualcosa di scritto l’effettiva esecuzione di azioni di vario genere, quali controlli verifiche, ecc.

Verba volant, scripta manent [in latino: le parole volano, le cose dette rimangono]

Evidenza documentale significa avere qualcosa di scritto che dia evidenza di aver effettuato determinate attività.

Ebbene, se questo vale nell’ambito dei sistemi volontari, se pensi all’importanza che ha quando si parla di sistemi di gestione cogenti, ossia obbligatori.

E’ di fondamentale importanza sia come traccia per l’organizzazione stessa che deve gestire questi aspetti, come vero e proprio strumento di gestione, sia per dare evidenza e per poter dimostrare agli enti di controllo il percorso svolto in caso di ispezione o per qualunque altro tipo di necessità.

Ecco allora che a livello di salute e sicurezza sul lavoro, il documento chiave più importante, sia per ciò che rappresenta, ma anche in termini di tutela dell’azienda, è il documento di valutazione dei rischi.

Attenzione ad evitare un misunderstanding: si chiama documento ma è molto più di un documento!

Rappresenta l’esito di un vero e proprio processo, svolto peraltro spesso complesso di analisi individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi attraverso analisi della probabilità e del danno.

Rappresenta anche uno strumento di pianificazione di controllo nonché di evidenza documentale non solo della effettiva valutazione bensì anche di tutti gli step successivi di gestione dei vari aspetti di salute e sicurezza. 

Attenzione quindi a non confonderlo con un “fascicolo” da tenere aggiornato perché un documento di valutazione dei rischi è molto di più.

Deve essere conservato con cura, essere sempre rintracciabile, contenere le firme richieste ed essere aggiornato nel tempo a livello di misure di prevenzione e protezione.

IL DVR

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il documento che racchiude i rischi e le misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Il D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro alla valutazione dei rischi e alla stesura del relativo DVR.

Che cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi?

Il DVR è il documento raccoglie e descrive il percorso svolto di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, ma anche le misure di prevenzione e protezione adottate o da mettere in atto per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Dove deve essere conservato il DVR?

Il documento deve essere conservato presso la sede operativa cui la valutazione si riferisce e deve essere munito di data certa e sottoscrizione da parte del datore di lavoro, del medico competente (ove nominato), del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile dei lavoratori per la sicurezza.

Chi deve redigere il DVR?

Il D.lgs 81/2008 impone l’obbligo non delegabile al datore di lavoro di effettuazione della valutazione dei rischi.

L’obbligo vige per tutte le aziende, sia pubbliche che private, con almeno un lavoratore.

Il datore di lavoro per l’effettuazione della valutazione e la conseguente stesura del DVR si può avvalere della collaborazione del medico competente e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonchè eventualente di altre figure di supporto.

Cosa deve contenere il DVR?

Come previsto dal D.Lgs. 81/2008 il documento di valutazione dei rischi deve contenere quantomeno:

  • l’indicazione dei criteri adottati nella valutazione stessa.
  • evidenza della valutazione di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro, effettuata secondo i criteri definiti, come sopra indicato.
  • il DVR deve indicare i provvedimenti di prevenzione e protezione attuati e i DPI adottati a seguito della valutazione dei rischi.
  • deve venire riportato il programma di miglioramento riportante le misure opportune all’incremento nel corso del tempo dei livelli di sicurezza sul luogo di lavoro.
  • individuazione delle procedure per realizzare tutte le misure sopra individuate, nonché l’individuazione dei ruoli che vi devono provvedere.
  • l’indicazione delle figure quali il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del responsabile dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente, i quali partecipano alla valutazione del rischio e fanno parte del Servizio Prevenzione e Protezione.
  • l’individuazione delle mansioni che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

DVR: ogni quanto tempo deve essere aggiornato?

Il DLgs 81/2008 non definisce una periodicità per l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (generale).

Come previsto dal decreto, la valutazione dei rischi deve essere immediatamente [attenzione: non annualmente!] rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

A livello di periodicità è tuttavia importante tenere presente che alcune tipologie di rischio richiedono un aggiornamento entro termini di tempo ben definiti, ad esempio per gli agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali) ogni 4 anni, per gli agenti cancerogeni ogni 3 anni.

[a cura di: Dott. Matteo Melli, Dott. Luca Ferrari – Syrios Srl]

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