Il DM 10 marzo 2020 ha definito alcune disposizioni in materia di prevenzione incendi, con particolare riferimento agli impianti di climatizzazione. Il decreto in particolare supera il vincolo all’impiego di liquidi non tossici e non infiammabili ma ad alcune condizioni.

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Tra queste condizioni in particolare la costruzione e l’installazione devono rigorosamente avvenire a regola d’arte e nel pieno rispetto delle specifiche norme tecniche. Ma non solo.

Fluidi refrigeranti

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi, negli impianti di climatizzazione e condizionamento di cui all’art. 1 del decreto, laddove è prescritto l’utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è ammesso anche l’impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 «Refrigerants – designations and safety classification» o norma equivalente, fermo restando la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti a regola dell’arte.

Rilevanza ai fini antincendio

Gli impianti di climatizzazione e condizionamento di cui all’art. 1 sono considerati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi.

La documentazione prevista al punto 3.2 dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativa alla dichiarazione di conformità viene prodotta comprensiva del manuale di uso e manutenzione.

Il manuale d’uso e manutenzione

Il manuale di uso e manutenzione viene predisposto, in lingua italiana, a cura dell’impresa di installazione dell’impianto di climatizzazione e condizionamento, in accordo alle previsioni delle norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati e contiene il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.

Chiarimenti con la circolare DipVVF n. 9833 del 22 luglio 2020

La Circolare VVF n. 9833 del 22 luglio 2020, scaricabile dal link sotto riportato, recante “Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” ha quindi chiarito alcuni aspetti.

In particolare:

  • in caso di richiesta di parere di conformità antincendio, gli impianti in oggetto devono essere compresi e devono essere specificati fluido utilizzato, caratteristiche di installazione delle macchine, dimostrazione del soddisfacimento dei requisiti di sicurezza;
  • in caso di SCIA antincendio la documentazione presentata deve comprendere la documentazione prevista al punto 3.2 dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 (dichiarazione di conformità) e del manuale di uso e manutenzione.
  • per le attività esistenti l’eventuale conversione con fluidi A1 è considerata modifica non rilevante mentre la conversione con fluidi A2L è considerata invece modifica rilevante ai fini della prevenzione incendi che dovrà quindi essere oggetto di valutazione e definizione del corretto iter da parte di un tecnico abilitato.

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