Impresa familiare: deve redigere il Piano Operativo di Sicurezza?

Come noto, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle imprese familiari, di cui all’art 230 bis del codice civile, si applica l’art 21 del D.Lgs. n. 81/2008, che sostanzialmente limita gli obblighi agli aspetti sotto riportati.

Obblighi generali in materia di sicurezza

Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.28

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Attività di cantiere

salute e sicurezzaCome chiarito con la risposta all’Interpello n. 3/2015, qualora le suddette imprese si trovino ad operare all’interno di un cantiere temporaneo o mobile, ai sensi dall’art. 89, comma 1, lett. a), del d.lgs. 81/2008, esse devono redigere il piano operativo di sicurezza, come previsto dall’art. 96 del DLgs 81/2008.

Contenuti

Tale piano deve riportare tutti i punti dell’allegato XV, ad eccezione dei punti i cui obblighi non trovano applicazione nella fattispecie delle imprese familiari.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nei POS delle imprese familiari non potrà essere indicata la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i nominativi degli addetti al primo soccorso, ecc.