La sentenza di Cassazione Penale, Sez. 3, 17 maggio 2012, n. 18926 ha ritenuto colpevole delle riscontrate violazioni delle norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori il titolare di una impresa che aveva distaccato (presso altra sede) due dei suoi lavoratori rilevando che, in caso di distacco, i relativi obblighi incombono sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco sia sul beneficiario della prestazione.

Fonte: Olympus