Obblighi e responsabilità – Lavoratori distaccati e lavoro all’estero

Per lavoro all’estero si intende in particolare:

  • lavoro distaccato presso sede estera;
  • attività in appalto svolta presso un committente estero;
  • trasferta o missione all’estero.

Obblighi

Gli aspetti più rilevanti legati distacco o all’invio all’estero di un lavoratore, che emergono dal combinato disposto di alcuni dispositivi di legge e dalla recente giurisprudenza, sono così riassumibili:

  • il datore di lavoro che distacca o invia un lavoratore è responsabile anche sotto il profilo della salute e sicurezza.
  • il datore di lavoro deve valutare i rischi specifici legati alle attività svolte all’estero, considerando anche i fattori ambientali, biologici (patologie), logistici e legati all’uso di mezzi, socio-politici, legati a criminalità e delinquenza.
  • deve accertarsi preventivamente della sussistenza di adeguate condizioni di sicurezza (anche mediante un sopralluogo).

Le misure conseguenti necessarie sono quindi le seguenti:

  • acquisire informazioni sulle aree ove sono inviati i lavoratori e sulle attività svolte;
  • acquisire informazioni in particolare sulle condizioni legate a salute e sicurezza;
  • formare i lavoratori;
  • sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria;
  • prevedere una gestione delle situazioni di emergenza;
  • aggiornare la valutazione dei rischi con una parte dedicata al lavoro all’estero e definire le misure necessarie.

Riferimenti normativi

  • Codice Penale – Art. 6. – Reati commessi nel territorio dello Stato – Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione.
  • DLgs 151/2015 – Art. 18 – Abrogazione autorizzazione al lavoro estero – 1. Al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 1, comma 4, e’ abrogato; b) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente: «Art. 2 (Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all’estero). – 1. Il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all’estero prevede:
    a) un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e, distintamente, l’entita’ delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all’estero del rapporto di lavoro;
    b) la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all’estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d’impiego;
    c) un’assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidita’ permanente;
    d) il tipo di sistemazione logistica;
    e) idonee misure in materia di sicurezza.»;
  • DLgs 81/2008 – Art. 3 comma 6 [lavoro distaccato – quando temporaneamente uno o più lavoratori sono messi da un datore di lavoro a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa] – 6. Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.
  • Cassazione Penale, Sez. 4, 15 aprile 2015, n. 15696 – Distacco e obblighi in materia di salute e sicurezza – “Il datore di lavoro, infatti, in termini generali, è corresponsabile qualora l’evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione e ciò avviene, ad esempio, quando abbia consentito l’inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose, come nel caso in esame”
  • Alcune sentenze (es Cassazione Penale, Sez. 4, 22 luglio 2013, n. 31300) riconducono al datore di lavoro l’obbligo di accertarsi preventivamente della sussistenza di adeguate condizioni di lavoro dove il lavoratore sarà distaccato, attraverso un sopralluogo.

Lavoratori distaccati – Interpello n. 8/2016

La Commissione per gli Interpelli ha chiarito che “in caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario). Sulla base della normativa indicata in premessa, sul primo grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. 

Al secondo (distaccatario) spetta invece l’onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.”

Interpello 8-2016 – Sorveglianza distaccati