salute e sicurezzaLa “Legge europea”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale come L. 161/2014 si occupa di modificare direttamente normative nazionali per adeguare il diritto interno al diritto comunitario su diverse questioni quali ambiente, energia, edilizia, ma anche salute e sicurezza sul lavoro.

Le modifiche:
all’articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».

Si ricorda che gli obblighi, previsti al comma 2 lettere b), c), d), e) e f) sono:

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali  adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli  dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Comma 3 dell’art. 28: “il contenuto del documento di cui al comma 2 [Documento di valutazione dei rischi, ndr] deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.”

Rielaborazione della valutazione dei rischi –  All’articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».

Dunque in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro, malgrado i novanta giorni per l’elaborazione del DVR previsti dal DLgs 81/2008, deve dare immediata evidenza documentale:
– dell’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
– del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
– dell’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
– dell’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.