Insiemi di macchine: quali obblighi?

Hai acquistato un caricatore automatico per un centro di lavoro?

Hai installato un robot di pallettizzazione a fine linea?

Hai commissionato una linea o un impianto di produzione, che si compone di più unità con diversi fabbricanti?

In caso affermativo, questo articolo potrebbe interessarti.

Foto di marcin049 da Pixabay 

Nella nostra attività di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro spesso capita di avere a che fare con aziende che acquistano alcune macchine e, una volta arrivate, le “uniscono” per dar vita ad una nuova linea di produzione.

Facciamo un esempio: l’azienda acquista una pressa, un braccio di carico in grado di prelevare i pezzi da lavorare e posizionarli sulla pressa e un braccio di scarico che preleva i pezzi finiti e li posiziona su un pallet.

Ipotizziamo che le tre macchine distinte siano in possesso di tutte le misure di sicurezza necessarie e di tutti i documenti richiesti dalle normative vigenti (dichiarazione di conformità CE, libretto di uso e manutenzione, fascicolo tecnico).

In questa situazione, per il datore di lavoro sono stabiliti degli obblighi ulteriori o può dormire sonni tranquilli?

Definizione di “macchina”

Per provare a rispondere a questa domanda (una risposta puntuale ed esaustiva si può avere solo esaminando ogni caso specifico) è necessario fare riferimento alla cosiddetta “Direttiva Macchine” (Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con DLgs 17/2010).

L’art. 2, lettera a) della Direttiva 2006/42/CE stabilisce che sono considerati come “macchine” gli “insiemi di macchine […] che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale”. In altre parole, quando si “uniscono” due o più macchine (o quasi-macchine) e tutto l’insieme viene controllato e comandato come un tutt’uno per raggiungere lo stesso risultato, ci troviamo di fronte ad un insieme di macchine. In genere, più unità di lavoro vengono considerate come un insieme di macchine quando:

  • le unità di lavoro vengono montate insieme con lo scopo di effettuare una determinata funzione (ad esempio produrre un determinato prodotto);
  • le unità di lavoro hanno un sistema di comando comune;
  • le unità di lavoro sono collegate in modo tale che il funzionamento di una unità incida direttamente sul funzionamento delle altre o dell’insieme (“funzionamento solidale”).

Diversamente, qualora due o più macchine risultino collegate fisicamente ma ciascuna mantenga un funzionamento indipendente, non si ricadrebbe nella casistica dell’insieme di macchine.

Quali obblighi?

Gli obblighi in capo al fabbricante di macchine sono sanciti dal D.lgs. 17/2010 (si tratta del decreto italiano che ha recepito la Direttiva Macchine 2006/42/CE). Come abbiamo spiegato in precedenza, l’insieme di macchine viene visto come una macchina nuova. Pertanto, il soggetto che ha dato vita a tale insieme viene inquadrato come il fabbricante di una nuova macchina.

In quanto fabbricante, gli obblighi in capo al datore di lavoro di un’azienda che realizza un insieme di macchine sono i seguenti:

  • effettuare una valutazione dei rischi dell’insieme, per accertarsi che siano rispettati tutti i RES (Requisiti Essenziali di Sicurezza) dell’insieme;
  • predisporre il fascicolo tecnico dell’insieme;
  • effettuare le procedure di valutazione della conformità;
  • redigere il manuale di uso e manutenzione dell’insieme;
  • redigere la dichiarazione di conformità CE dell’insieme;
  • apporre la marcatura CE di conformità sull’insieme.

Insiemi “ante – direttiva macchine”

E se l’insieme di macchine è stato realizzato prima dell’entrata in vigore della Direttiva Macchine?

In Italia, la “prima edizione” della Direttiva Macchine (Direttiva 89/392/CEE) è stata recepita con il D.P.R. n.459/1996, che è entrato in vigore a partire dal 21 settembre 1996. Se in azienda è presente un insieme di macchine realizzato prima di tale data (attenzione: tutto l’insieme, non una parte), l’iter descritto in precedenza non si applica poiché l’insieme è antecedente alla Direttiva Macchine. Tuttavia, in tal caso entra in gioco il D.lgs. 81/2008, che richiede che ciascuna macchina pre-CE sia accompagnata da una attestazione di conformità (o dichiarazione di rispondenza) all’allegato V del D.lgs. 81/2008.

Prima di ottenere tale documento è necessario effettuare una valutazione dei rischi per capire se l’insieme è in possesso di tutti i requisiti di sicurezza richiesti dall’Allegato V. Qualora dovesse mancare qualcosa, ovviamente, prima di ottenere la dichiarazione di rispondenza è necessario effettuare degli interventi di adeguamento per rendere l’insieme conforme all’allegato V.

[a cura di: Ing. Davide Marcheselli, Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

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