Decreto Legislativo 101/2020 e attività NORM

I materiali NORM (Naturally Occurring Radioactive Materials) sono materiali solitamente non considerati radioattivi ma che contengono naturalmente quantità significative di radionuclidi delle serie 238U, 232Th e 40K; tali materiali possono essere presenti all’interno dei cicli produttivi come:

  • Materie prime (es. Fosforiti per la produzione di fosfati per l’industria dei fertilizzanti o all’interno della bauxite per la produzione di alluminio);
  • Sottoprodotti di lavorazione (es. ceneri di carbone, fosfogesso, scorie metallurgiche, fanghi rossi).

Le attività NORM sono dunque le attività che utilizzano materiali NORM all’interno delle pratiche di lavoro; va specificato che in tali attività i materiali sono scelti per le loro proprietà chimiche e fisiche, e non per le loro proprietà fissili o fertili.

In Italia il D.lgs 230/95 definiva le attività NORM come:

attività lavorative implicanti l’uso o lo stoccaggio di materiali o la produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell’esposizione dei lavoratori e, eventualmente, di persone del pubblico”;

e forniva strumenti di prevenzione e protezione sotto forma di limiti di esenzione, limiti di azione e di dosi limite.

Con l’entrata in vigore del D.lgs 101 il 27 agosto 2020 viene recepita la direttiva 2013/59/EURATOM, con l’obbiettivo di stabilire norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Il decreto, tra le altre indicazioni, come, ad esempio, sul monitoraggio del radon negli ambienti di lavoro e di vita, obbliga le attività NORM a provvedere alle misurazioni delle concentrazioni di attività dei materiali presenti nel ciclo produttivo e nei residui di lavorazione, avvalendosi di organismi riconosciuti, entro il 27 agosto 2021 (scadenza posticipata al 31 Dicembre 2021).

Campo di applicazione

All’articolo 20 sono specificati i campi di applicazione:

“le disposizioni del presente capo si applicano alle pratiche nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale determina un livello di esposizione dei lavoratori o degli individui della popolazione che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia dal punto di vista dell’ambiente e che si svolgono nell’ambito dei settori industriali di cui all’allegato II, che comportano:

  1. L’uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale;
  2. La produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale.”

Come posso sapere se la mia azienda rientra nelle cosiddette attività NORM?

il D.lgs 101/2020 indica, nella tabella II-1, quali settori industriali, e, nello specifico, quali pratiche ad essi connesse, sono da considerarsi attività NORM:

SETTORI INDUSTRIALIPRATICHE
Centrali elettriche a carboneManutenzione delle caldaie
Estrazione di minerali diversi dall’UranioEstrazione di granitoidi, graniti, sienite e ortogneiss, porfidi, tufo, pozzolana, lava, basalto
Industria dello zircone e dello zirconioLavorazione delle sabbie zirconifere, produzione di refrattari ceramiche, piastrelle, produzione di ossido di zirconio e zirconio metallico
Lavorazione di minerali e produzione primaria di ferroEstrazione di terre rare da monazite; estrazione di stagno; estrazione di piombo; estrazione di rame; estrazione di ferro – Niobio da pirocloro; estrazione di alluminio da bauxite; lavorazione del minerale niobite-tantalite; utilizzo del cloruro di potassio come additivo nella estrazione dei metalli tramite fusione;
Lavorazione di minerali fosfatici e potassiciProduzione di fosforo con processo termico; Produzione di acido fosforico; Produzione e commercio all’ingrosso di fertilizzanti fosfatici e potassici; produzione e commercio all’ingrosso di cloruro di potassio;
Produzione del pigmento TiO2Gestione e manutenzione degli impianti di produzione del pigmento biossido di titanio;
Produzione di cementoManutenzione di forni per la produzione di clinker
Produzione di composti di torio e fabbricazione di prodotti contenenti torioProduzione di composti di torio e fabbricazione, gestione e conservazione di prodotti contenenti torio, con riferimento a elettrodi per saldatura con torio, componenti ottici contenenti torio, reticelle per lampade a gas.
Produzione di energia geotermicaImpianti di alta e media entalpia, con particolare riguardo alla manutenzione dell’impianto
Produzione di gas e petrolioEstrazione e raffinazione di petrolio ed estrazione di gas, con particolare riguardo alla presenza e rimozione di fanghi e incrostazioni in tubazioni e contenitori
Impianti per la filtrazione delle acque di faldaGestione e manutenzione dell’impianto
CartiereManutenzione delle tubazioni
Lavorazioni di taglio e sabbiaturaImpianti che utilizzano sabbie o minerali abrasivi (Ad esempio, il Garnet può essere contaminato da tracce di Uranio, Thorio e prodotti del decadimento a causa della presenza di altri metalli pesanti come l’ilmenite, lo zircone e la monazite)

Limiti

I discriminanti introdotti dal decreto per determinare le situazioni di pericolo sono identificabili in due limiti misurabili:

  • Livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività;
  • Livelli di esenzione in termini di dose efficace per i lavoratori e per l’individuo.

Di seguito una breve spiegazione delle due categorie di livelli di esenzione.

I livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività sono citati all’interno della tabella II-2, ma vengono “aggiustati” secondo quanto indicato nell’allegato II al decreto lgs 101/2020, alla sezione II, in rapporto agli scenari particolari in cui si riscontrano la presenza di radionuclidi naturali.

In generale, la tabella II – 2 indica:

SpecieLimite (kBq/kg)
Radionuclidi naturali della serie 238U1
Radionuclidi naturali della serie 232Th1
40K10

Dove kBq rappresenta il (kilo)-Becquerel, unità di misura che indica il numero di transizioni nucleari spontanee nell’intervallo di tempo.

I livelli di esenzione in termini di dose efficace per i lavoratori e per l’individuo invece, sono espressi in mSv/anno (milli)-Sievert/anno ed indica la dose efficace di radiazioni assorbite da un individuo in un anno; i limiti sono:

 Limite (mSv/a)
Dose efficace per i lavoratori1
Dose efficace per l’individuo rappresentativo0,3

Quindi: che cosa fare?

Una volta effettuata la prima misurazione obbligatoria, a carico dell’esercente, della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo, sui residui ed eventuali effluenti, il decreto indica tre possibili scenari:

  1. I valori di concentrazione risultano inferiori ai livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività (kBq/kg):

la pratica (intesa come attività lavorativa) si può considerare esente dagli obblighi di notifica ed uscire dal sistema di radio-protezione, con la sola richiesta di ripetere tali valutazioni con cadenza triennale (oppure a seguito di una modifica sostanziale del processo produttivo);

  • I valori di concentrazione risultano superiori ai livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività:

è necessario valutare, entro sei mesi dalla precedente valutazione, la dose efficace ai lavoratori e all’individuo rappresentativo: se dalle valutazioni risultano non superati i livelli di esenzione in termini di dose al lavoratore e all’individuo rappresentativo, la pratica ha una nuova opportunità per considerarsi esente dagli obblighi di notifica e “uscire” dal sistema di radioprotezione, con la sola richiesta di ripetere tali valutazioni con cadenza triennale (oppure a seguito di una modifica sostanziale del processo produttivo);

  • In caso di superamento dei livelli di esposizione in termini di dose al lavoratore e all’individuo rappresentativo:

 si applica quanto previsto ai titoli XI e XII inerenti rispettivamente alla protezione dei lavoratori e la protezione della popolazione.

[a cura di: Dott. Andrea Tavaroli – Syrios Srl]

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