Prevenzione incendi: posso parcheggiare all’interno del capannone?

Nell’attuale contesto lavorativo, sono diverse le aziende produttive di piccole o medie dimensioni che, per l’adempimento di determinate attività (ad es. consegna dei prodotti finiti, approvvigionamento delle materie prime, ecc.) decidono di acquistare uno o più furgoni aziendali.

Molto frequentemente, tali mezzi vengono parcheggiati all’interno del capannone aziendale, sia per proteggerli dall’azione degli agenti atmosferici, sia per evitare furti o atti vandalici.

Ma questo è possibile?!?

È consentito parcheggiare i mezzi aziendali all’interno di un’officina o di un capannone? Se sì, esistono delle implicazioni in materia di prevenzione incendi?

Cercheremo di rispondere a queste domande con il presente articolo.

Le autorimesse sono soggette all’obbligo di CPI?

Partiamo dalla prima domanda: , i mezzi aziendali possono essere parcheggiati all’interno dell’officina o del capannone. Tuttavia, è importante sapere che scattano una serie di implicazioni stabilite dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi. Per cui ciò è possibile solo a determinate condizioni, in particolare di idoneità in termini di prevenzione incendi.

Fino all’ottobre del 2011, il riferimento normativo per le attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (VVF) era rappresentato dal D.M. 16 febbraio 1982. Tra le varie attività elencate nel decreto vi era la n. 92, riguardante le “autorimesse private con più di 9 veicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili”.

A partire dal 7 ottobre 2011, il DM 16 febbraio 1982 è andato in pensione ed è stato sostituito dal D.P.R. 151/2011. In particolare, all’Allegato I del Decreto troviamo l’attività 75, relativa alle “Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 m2”.

Con la nuova normativa, è evidente come per capire se un’autorimessa è soggetta al controllo da parte dei VVF, non si faccia più riferimento al numero di autoveicoli presenti, bensì alla superficie complessiva coperta dell’ambiente in questione. Sulla base della superficie e della tipologia, infatti, vengono individuate cinque sotto-attività:

  • attività 75.1.A: autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati, con superficie compresa tra 300 m2 e 1000 m2;
  • attività 75.2.B: autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati, con superficie compresa tra 1000 m2 e 3000 m2;
  • attività 75.3.B: ricovero di natanti ed aeromobili, con superficie compresa tra 500 m2 e 1000 m2;
  • attività 75.4.C. autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati, con superficie superiore a 3000 m2;
  • attività 75.5.C: ricovero di natanti ed aeromobili, con superficie superiore a 1000 m2;
  • attività 75.6.C: depositi di mezzi rotabili al chiuso, con superficie superiore a 1000 m2.

Come indicato nelle FAQ (Frequently Asked Questions) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, occorre sottolineare che stiamo parlando di superfici coperte e non a cielo aperto (queste ultime non ricadono nell’ambito di applicazione del DPR 151/2011).

Come calcolare la superficie dell’autorimessa?

Premesso che per rispondere a questa domanda ci basiamo su quanto indicato nelle FAQ del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, occorre ricordare che ogni Comando Provinciale dei VVF può avere un punto di vista diverso e interpretare in maniera differente la normativa vigente.

Pertanto, in caso di dubbi, consigliamo di confrontarvi con un tecnico di Prevenzione Incendi che conosca bene le interpretazioni normative del Comando della Provincia di interesse.

In linea generale, ai fini dell’assoggettabilità, il calcolo della superficie complessiva deve tenere in considerazione la superficie coperta destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli, con servizi annessi. Tuttavia, in assenza di compartimentazioni (pareti REI) con le altre aree del capannone, non è da escludere che il Comando Provinciale dei VVF ritenga di includere nel calcolo della superficie complessiva anche quella delle aree o dei reparti adiacenti.

Diversamente, qualora la zona adibita ad autorimessa sia compartimentata rispetto ai locali adiacenti (ad es. con pareti e porte REI), è possibile escludere dal calcolo la superficie di tali locali.

[a cura di: Ing. Davide Marcheselli – Syrios Srl]

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