I preposti: obblighi, nomina e formazione
Spesso è ancora controversa la figura del preposto ed è ancora troppo diffusa l’idea che in assenza di una nomina scritta si possa considerare tale funzione non presente. Nel seguito alcune importanti note di chiarimento.
CHI SONO I PREPOSTI?
Il “preposto” ai sensi del DLgs 81/2008 è colui che “sulla base delle competenze professionali acquisite, e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicura la realizzazione delle direttive ricevute“.
DEVONO ESSERE NOMINATI?
NO! Eventualmente POSSONO essere nominati, ma non è definito un obbligo specifico di nomina.
I preposti sono tali anche “DI FATTO”, anche senza alcuna “investitura” o nomina ufficiale da parte del datore di lavoro. E’ a tutti gli effetti un preposto (che quindi deve essere sottoposto a specifica formazione e sul quale gravano gli obblighi di cui all’art. 19) colui che espleta concretamente i poteri tipici del preposto, assumendo conseguentemente, in ragione del principio di effettività codificato dall’art. 299 del D.Lgs. n. 81/08, la correlata posizione di garanzia.
Questo significa che anche in assenza di una nomina specifica rilasciata dal datore di lavoro, tutti i lavoratori che operano in azienda “coordinando e controllando il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicurando la corretta realizzazione delle direttive”, sono a tutti gli effetti PREPOSTI.
DEVONO ESSERE FORMATI?
SI! SEMPRE!
Come previsto dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e dal punto 5 dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011, i preposti devono seguire una formazione particolare AGGIUNTIVA di 8 ore.
VI SONO SANZIONI PER LA MANCATA FORMAZIONE?
Le sanzioni per la mancata formazione sono in capo al datore di lavoro e sono così definite: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.
I PREPOSTI HANNO DEI DOVERI IN MATERIA DI SICUREZZA?
Assolutamente si. Sono quelli previsti nello specifico dall’art. 19 del DLgs 81/2008:
“a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37”.
Naturalmente il preposto risponde anche penalmente della violazione degli obblighi sopra indicati.
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