Lo scorso 19 novembre 2020 è entrato in vigore il D.M. 15 maggio 2020 relativo alla “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”. Con questo nuovo decreto è stato abrogato il D.M. 1° febbraio 1986 che si occupava di “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”. A differenza del D.M. 15 maggio 2020, il D.M. 1° febbraio 1986 conteneva anche dei riferimenti per le cosiddette autorimesse “sotto soglia”, ossia quelle autorimesse aventi superficie non superiore a 300 m2.

Foto di StockSnap da Pixabay

Sono soggette a prevenzione incendi (VVF)?

Tali autorimesse risultano non essere soggette a Prevenzione Incendi poiché, a differenza di quelle aventi superficie superiore a 300 m2, non rientrano nell’ambito di applicazione del DPR 151/2011 (per maggiori dettagli vedi questo articolo).

Pertanto, in seguito all’abrogazione del D.M. 1° febbraio 1986, diversi professionisti hanno avanzato delle richieste al Ministero dell’Interno finalizzate all’ottenimento di una linea guida per le autorimesse “sotto soglia” a supporto dei progettisti antincendio.

A tal proposito, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, facente capo al Ministero dell’Interno, il 18/12/2020 ha diffuso la Circolare n. 17496 contenente le linee guida da applicare alle autorimesse aventi superficie non superiore a 300 m2.

Classificazione autorimesse “sotto soglia”

Nella Circolare n.17496 le autorimesse “sotto soglia” vengono suddivise in due categorie:

  • Classe A1, relativa alle autorimesse aventi una superficie fino a 100 m2;
  • Classe A2, relativa alle autorimesse aventi una superficie superiore a 100 m2 e fino a 300 m2.

Si ricorda che per determinare la superficie dell’autorimessa si può far riferimento alle indicazioni contenute nelle FAQ presenti nel sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Secondo le indicazioni delle FAQ, il calcolo della superficie complessiva deve tenere in considerazione la superficie coperta destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli, con servizi annessi.

Di seguito vediamo le indicazioni specifiche contenute nella Circolare n.17496.

Indicazioni comuni a tutte le autorimesse “sotto soglia”

Le indicazioni contenute nella Circolare che valgono per entrambe le classi sono le seguenti:

  • divieto di deposito di fluidi infiammabili o carburante in quantità significative;
  • divieto di deposito e di utilizzo di sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • divieto di parcheggio di veicoli alimentati a GPL privi del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 ai piani interrati dell’autorimessa;
  • divieto di parcheggio dei veicoli alimentati a GPL ad una quota inferiore a –6 metri, anche se dotati del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01.

Autorimesse classe A1 – superficie fino a 100 m2

Nella Circolare n.17496 troviamo anche alcune indicazioni specifiche per le autorimesse di classe A1. Tra gli aspetti più rilevanti troviamo:

  • le strutture portanti e di compartimentazione delle autorimesse devono avere una classe di resistenza al fuoco pari o superiore a:
    • 30, in caso di autorimesse non isolate;
    • 15, in caso di autorimesse isolate.

Qualora l’autorimessa fosse isolata fuori terra è sufficiente che sia costruita con strutture incombustibili;

  • le eventuali comunicazioni (es. porte) presenti tra l’autorimessa e locali a diversa destinazione devono essere:
    • realizzate con porte metalliche piene, in caso di luoghi non aperti al pubblico;
    • realizzate con porte almeno E30, in caso di luoghi aperti al pubblico;
  • nelle autorimesse destinate al ricovero/parcheggio di un numero di veicoli superiore a 3 deve essere presente almeno un estintore avente capacità estinguente non inferiore a 21A 89B;
  • le aperture dei sistemi di smaltimento di fumi e calore (ad es. evacuatori di fumo e calore) devono avere una superficie utile minima complessiva non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell’autorimessa. Tali sistemi devono aprirsi su spazio a cielo libero.

Autorimesse classe A2 – superficie superiore a 100 m2 e fino a 300 m2

Per tutte le autorimesse di classe A2, oltre a dover rispettare tutti i requisiti minimi indicati per quelle di classe A1, troviamo le seguenti indicazioni:

  • le eventuali comunicazioni (es. porte) presenti tra l’autorimessa e locali a diversa destinazione devono essere realizzate con porte E30;
  • devono essere presenti un numero adeguato di estintori, di capacità estinguente minima pari a 21A 89B, posizionati in modo tale che il percorso massimo per raggiungere l’estintore più vicino non sia superiore a 30 metri da ciascun punto dell’autorimessa;
  • le singole aperture destinate allo smaltimento di fumi e calore devono avere una superficie utile minima non inferiore a 0,1 m2. Inoltre, come indicato per le autorimesse di classe A1, la superficie complessiva di tali aperture non deve essere inferiore a 1/40 della superficie lorda dell’autorimessa;
  • in caso di presenza di vie di esodo unidirezionali, la lunghezza massima consentita è pari a 30 metri;
  • la larghezza delle vie di esodo orizzontali deve essere pari ad almeno 0,8 m; mentre per quelle verticali (es. scale o rampe) la larghezza non deve essere inferiore a 0,9 m.

[a cura di: Ing. Davide Marcheselli – Syrios Srl]

Pagine a cura di:

Via M. Teresa di Calcutta, 4/E
46023 Gonzaga (Mantova)
www.syrios.it - info@syrios.it


Approfitta dei nostri corsi online!

Vai alla pagina dedicata

Corsi online | Massima semplicità
tempi di attivazione immediati


Valutazione dei rischi

Misure di rumore,
vibrazioni,
campi elettromagnetici,
radiazioni ottiche artificiali,
agenti chimici in ambiente di lavoro

Corsi di formazione in aula,
in azienda,
online.

Controllo scadenze e assistenza
 




Approfitta dei nostri corsi online!

Vai alla pagina dedicata

Corsi online | Massima semplicità
tempi di attivazione immediati


Tutte le notizie