AGGIORNAMENTO 15 settembre 2022: Con il DM 15/09/2022 è aggiunto un comma all’art. 6 del DM 1 settembre 2021: «1-bis. Le disposizioni previste all’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023“. Il DM va inoltre a modificare l’allegato II, in particolare in relazione ai contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.

DM 01, 02 e 03 settembre 2021

Nel mese di settembre il Ministero dell’Interno ha emanato tre importanti decreti in materia di antincendio, che entreranno in vigore nel corso del 2022. In particolare, i tre decreti sono:

  • DM 01 settembre 2021Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021;
  • DM 02 settembre 2021Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021.
  • DM 03 settembre 2021Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021.

Tali decreti andranno ad abrogare alcuni articoli contenuti nel DM 10 marzo 1998.

Entrambi i decreti entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Pertanto il DM 01 settembre 2021 sarà valido a partire dal 25 settembre 2022, mentre il DM 02 settembre 2021 sarà valido a partire dal 4 ottobre 2022.

Con il presente articolo approfondiremo le principali novità introdotte dai due decreti rispetto a quanto previsto all’attuale normativa.

DM 01 settembre 2021

Definizioni

All’art. 1 del DM 01 settembre 2021 vengono fornite le seguenti definizioni:

  • manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
  • controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
  • sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

La figura del “tecnico manutentore qualificato”

Ai sensi del DM 01 settembre 2021, tutti gli interventi di manutenzione e tutti i controlli su impianti, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio dovranno essere effettuati esclusivamente da tecnici manutentori qualificati. Si tratta di appositi tecnici in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti nell’allegato II del DM 01 settembre 2021.

Registro dei controlli

Tutti i datori di lavoro dovranno predisporre un apposito registro su cui annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Tale registro dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo.

Tale obbligo era già previsto dal DM 10 marzo 1998 ma viene mantenuto in vigore anche dal DM 01 settembre 2021.

Testo del decreto: vai alla pagina dedicata. [Attenzione: il testo è stato modificato dal DM 15/09/2022]

DM 02 settembre 2021

Piano di Emergenza e Esercitazione antincendio

Una delle principali novità riguarda i casi in cui scatta l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza. Tale documento dovrà essere presente nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011 (le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco);
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.

A differenza di quanto previsto con il DM 10 marzo 1998, quindi, anche i luoghi aperti al pubblico in cui possono essere presenti più di 50 persone contemporaneamente, risultano soggetti al Piano di emergenza.

Negli ambienti di lavoro che non rientrano nei casi sopra elencati, invece, risulta necessario adottare idonee misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, da riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Come già previsto con il DM 10 marzo 1998, tutte le aziende aventi l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza devono effettuare, con cadenza almeno annuale, l’esercitazione antincendio. Il DM 02 settembre 2021 specifica che il datore di lavoro dovrà effettuare un’esercitazione aggiuntiva se:

  • si adottano dei provvedimenti atti a risolvere gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
  • il numero dei lavoratori o l’affollamento dovesse subire un incremento significativo;
  • si effettuano modifiche sostanziali al sistema di esodo.

Il DM 02 settembre 2021 stabilisce anche che in tutti gli edifici in cui coesistono più datori di lavoro è necessaria la collaborazione ed il coordinamento tra i soggetti occupanti l’edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio. Inoltre, i Piani di emergenza delle singole aziende dovranno essere coordinati con quelli delle altre aziende presenti nello stesso edificio.

Livelli di rischio incendio

Come previsto dall’Allegato III del DM 02 settembre 2021, cambiano le “denominazioni” dei livelli di rischio incendio delle aziende. In particolare:

  • il rischio basso verrà rinominato “livello 1”;
  • il rischio medio verrà rinominato “livello 2”;
  • il rischio alto verrà rinominato “livello 3”.

Rientreranno nelle attività di livello 1 tutte quelle aziende in cui le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono una scarsa possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Rientreranno nelle attività di livello 2:

  • i luoghi di lavoro soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (ai sensi dell’Allegato I del DPR 151/2011) che non rientrano nelle attività di livello 3;
  • i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

Rientreranno nelle attività di livello 3 tutte quelle attività specificatamente elencate nell’Allegato III, al punto 3.2.2, ad esempio:

  • fabbriche e depositi di esplosivi;
  • uffici con oltre 1000 persone presenti;
  • alberghi con oltre 200 posti letto;
  • stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e/o trattamento di rifiuti (ad esclusione di rifiuti inerti).

Corsi di formazione addetti antincendio

A differenza di quanto previsto dal DM 10 marzo 1998, con il nuovo decreto anche per le attività di livello 1 (quelle attualmente definite come attività a basso rischio di incendio) diventeranno obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili.

Cambia anche la frequenza di aggiornamento della formazione. Infatti, il nuovo decreto prevede che l’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio andrà ripetuto con cadenza almeno quinquennale.  Per tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione. Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento viene ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023). Tutti i corsi di formazione o aggiornamento degli addetti antincendio, già programmati secondo i contenuti dell’Allegato IX del DM 10 marzo 1998, saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DM 02 settembre 2021 (ovvero fino al 04/04/2023).

Infine, i corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio dovranno essere tenuti esclusivamente da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 del DM 02 settembre 2021.

Testo del decreto: vai alla pagina dedicata.

Il DM 03 settembre 2021

Pochi giorni fa è stato pubblicato un terzo decreto: il DM 03 settembre 2021. Tale dispositivo di legge, che va ad abrogare interamente il DM 10/03/1998, riguarda nello specifico le attività a “basso rischio”.

Vai all’articolo dedicato.

Testo del decreto: vai alla pagina dedicata.

[a cura di: Ing. Davide Marcheselli, Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

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