Cos’è il regolamento REACH?

Il regolamento (CE) n.1907/2006, meglio noto con l’acronimo REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals), è un regolamento dell’Unione Europea riguardante la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione degli agenti chimici. Obiettivo principale di tale regolamento, entrato in vigore il 1 giugno 2007, è quello di migliorare la protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente dai rischi connessi all’utilizzo di sostanze chimiche.

Nel seguito riprendiamo ovviamente in modo non esaustivo nè specifico alcuni obblighi, già oggetto di nostri approfondimenti in passato.

Chi sono i soggetti interessati?

A seconda dell’attività svolta, il regolamento REACH suddivide le aziende nelle seguenti 4 categorie:

  • Fabbricante: azienda che produce sostanze chimiche;
  • Importatore: azienda che acquista sostanze o articoli al di fuori dell’Unione Europea;
  • Utilizzatore a valle: azienda, diversa dal fabbricante e dall’importatore, che utilizza una sostanza in quanto tale o come componente di un preparato, nell’esercizio delle sue attività;
  • Distributore: azienda che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza ai fini della sua vendita a terzi.

Pertanto, non solo i produttori o gli importatori di sostanze chimiche sono coinvolti dal REACH, ma anche tutti quei soggetti che ne fanno semplicemente uso.

Una delle grandi novità introdotte con il regolamento REACH è l’inversione dell’onere della prova: spetta ai fabbricanti e agli importatori delle sostanze chimiche documentare l’utilizzo sicuro delle stesse (in precedenza tale onere era in capo alle autorità pubbliche). I produttori e gli importatori dovranno trasmettere tali informazioni, attraverso la registrazione, all’agenzia istituita con detto regolamento, denominata ECHA (European Chemicals Agency).

Utilizzatore a valle: quali obblighi?

Tutte le aziende che utilizzano sostanze o miscele chimiche ricadono all’interno della categoria denominata “utilizzatore a valle”. Possono essere considerati utilizzatori a valle:

  • i formulatori, ovvero le aziende che uniscono due o più sostanze per ottenere un altro prodotto chimico (ad es. una vernice);
  • i riempitori, ovvero le aziende che trasferiscono le sostanze chimiche, senza modificarle, da un contenitore più grande a contenitori più piccoli (ad es. da un’autobotte a dei flaconi);
  • gli utilizzatori finali, ovvero le aziende che utilizzano le sostanze chimiche all’interno del proprio processo produttivo (ad es. parrucchieri, carrozzieri, produttori di materie plastiche, ecc.).

Considerando che la maggior parte delle aziende ricade proprio nella categoria degli utilizzatori finali, riteniamo utile richiamare i principali obblighi degli utilizzatori a valle.

In fase di acquisto di una sostanza o di una miscela, l’utilizzatore a valle ha il compito di verificare che la sostanza acquistata sia stata registrata, ovvero sia in possesso di un numero di registrazione o di pre-registrazione. Non solo, ma deve verificare anche che la stessa sia:

  • soggetta a restrizioni (sostanze incluse nell’allegato 14);
  • soggetta a autorizzazioni (sostanze incluse nell’allegato 17);
  • inserita nella “candidate list”, ovvero prossima all’inserimento nell’allegato 14, il quale è in continuo aggiornamento.

Verificare l’uso

Deve inoltre verificare quali sono gli utilizzi previsti dalla scheda di sicurezza (SDS) della sostanza in questione e se l’uso specifico della sostanza in questione è incluso nello scenario espositivo riportato nella SDS. Nel caso in cui l’utilizzo della sostanza non sia contemplato, l’utilizzatore a valle deve informare il fornitore, affinché tale utilizzo venga incluso. In alternativa deve informare l’ECHA attraverso una relazione inerente la sicurezza chimica dell’utilizzatore stesso.

L’utilizzatore a valle ha anche l’obbligo di individuare ed attuare le misure idonee per gestire adeguatamente i rischi connessi all’utilizzo della sostanza.

Nel caso in cui la sostanza non sia ancora stata registrata, invece, deve informare il fornitore sulla tipologia di utilizzo, in modo tale che l’utilizzo venga tenuto in considerazione nella valutazione della sicurezza chimica. Inoltre, deve consentire ai lavoratori l’accesso alle SDS dei prodotti utilizzati durante lo svolgimento delle proprie attività.

L’utilizzatore a valle ha l’obbligo di informare il fornitore qualora entri in possesso di nuove informazioni relative alla pericolosità della sostanza o nel caso in cui le modalità di gestione dei rischi indicate sulla SDS siano ritenute non adeguate.

Informazione sulla supply chain

Nel caso in cui l’utilizzatore a valle immetta sul mercato sostanze o miscele chimiche di sua produzione (formulatore), deve fornire ai propri clienti tutte le informazioni relative ai pericoli, le condizioni per un utilizzo sicuro e i suggerimenti su come gestire in maniera adeguata i rischi relativi alle sostanze stesse.

Tali informazioni devono essere aggiornate nei seguenti casi:

  • quando viene imposta una restrizione;
  • quando sono disponibili nuove informazioni relativamente ai pericoli o alle modalità di gestione del rischio;
  • quando viene concessa o rifiutata un’autorizzazione.

È inoltre tenuto anche a classificare ogni eventuale miscela prima di immetterla sul mercato e, nel caso in cui sia pericolosa, etichettarla in conformità al regolamento CLP.

Infine, in caso di produzione (o importazione) di articoli contenenti sostanze chimiche, quali pneumatici, mobili, capi di abbigliamento, ecc., l’utilizzatore a valle ha l’obbligo di:

  • registrare le sostanze contenute negli articoli nel caso in cui possano essere rilasciate dagli stessi;
  • registrare o notificare all’ECHA le sostanze estremamente preoccupanti presenti negli articoli;
  • comunicare all’utilizzatore informazioni sufficienti per utilizzare in modo sicuro l’articolo.

[a cura di: Ing. Davide Marcheselli – Syrios Srl]

Pagine a cura di:
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