Il datore di lavoro (DDL), definito dal D.lgs. 81/2008 come il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore” e che ha “la responsabilità dell’organizzazione stessa dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”, è destinatario di numerosi obblighi introdotti dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

DDL e sistemi di protezione: quali obblighi?

Tra gli obblighi in capo al DDL, sanciti dall’art. 71 del D.lgs. 81/2008, vi è quello di verificare la sicurezza delle macchine presenti nella propria azienda e rimuovere tutte le potenziali fonti di pericolo alle quali possono essere esposti i lavoratori durante l’utilizzo di una macchina. Ciò significa che il DDL ha la responsabilità di verificare che le macchine presenti in azienda siano tutte dotate di apposite protezioni atte a rimuovere potenziali situazioni di pericolo e, laddove non fossero presenti, ha l’obbligo di installarle. Non solo, ma ha anche l’obbligo di vigilare che i propri lavoratori non rimuovano i dispositivi di protezione installati.

Alla luce di quanto detto, in moltissime circostanze, confermate anche da diverse sentenze della Corte di Cassazione, il DDL viene spesso ritenuto responsabile di infortuni occorsi ai propri lavoratori.

“Io non ne ero a conoscenza”

Cosa succede, però, nel caso in cui si verifichi un infortunio a causa della rimozione delle protezioni su un’attrezzatura di lavoro e il DDL non ne era a conoscenza? Viene ritenuto ugualmente responsabile?

Per rispondere a questa domanda prendiamo come riferimento una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 20833 del 15/05/2019).

Tale sentenza fa riferimento ad un incidente occorso ad un lavoratore a causa della rimozione di un dispositivo di protezione su un macchinario.

La Corte d’appello di Milano aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano con la quale il DDL dell’azienda era stato condannato in relazione all’infortunio del lavoratore.

La prassi scorretta

Secondo la Corte d’appello di Milano, il DDL, pur mettendo a disposizione dei propri operatori una macchina provvista di tutti i requisiti di sicurezza, doveva essere a conoscenza di una prassi aziendale scorretta che prevedeva l’elusione dei dispositivi di sicurezza. Infatti, secondo le indagini svolte, succedeva spesso che i lavoratori eseguissero le lavorazioni senza le protezioni necessarie, andando a rimuoverle agendo sulle viti di fissaggio inizialmente presenti sulla macchina.

Il sistema di vigilanza

Tuttavia, in azienda erano presenti degli addetti preposti al controllo aventi il compito di vigilare che tutte le lavorazioni venissero svolte in totale sicurezza ma, spesso, le elusioni precedentemente citate venivano messe in atto dai lavoratori di nascosto da tali addetti. Pertanto, secondo la Corte d’appello, in considerazione di questo sistema di vigilanza istituito dal titolare, il DDL doveva essere a conoscenza della prassi sbagliata e, quindi, non avendo messo in atto le dovute contromisure, doveva essere ritenuto responsabile dell’incidente accaduto.

La Corte di Cassazione ha smentito le considerazioni della Corte d’Appello di Milano.

Infatti, secondo la Corte di Cassazione, la Corte d’Appello di Milano ha trascurato un elemento importante: come confermato da un teste, il by-pass dei dispositivi di protezione veniva eseguito dai lavoratori in modo da non essere notati dagli addetti al controllo che non avrebbero tollerato una simile azione omissiva. Questo dimostra come il DDL avesse organizzato un sistema all’interno dell’azienda per verificare e controllare il rispetto delle norme di sicurezza.

Inoltre, anche ipotizzando che tali addetti fossero a conoscenza della rimozione dei sistemi di protezione, non si ricava la certezza che il DDL fosse realmente a conoscenza del fatto. Pertanto, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Milano ed ha invitato la stessa ad esprimersi per un nuovo giudizio, tenendo conto degli aspetti evidenziati dalla Suprema Corte.

Alcune considerazioni…

Con la sentenza citata in precedenza, la Corte di Cassazione ha screditato il principio secondo il quale il DDL debba sempre essere a conoscenza di tutto ciò che avviene nella propria azienda e intervenire ogni qualvolta si verifichino condizioni di pericolo.

La sentenza, però, deve far riflettere i datori di lavoro su diversi aspetti.

Infatti, nonostante il DDL sia stato momentaneamente scagionato dalla Corte di Cassazione, in attesa del nuovo giudizio della Corte d’Appello di Milano, questo non deve far abbassare la guardia ai datori di lavoro in merito agli aspetti relativi alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Per prima cosa, come sottolineato dalla Corte di Cassazione nella sentenza, si ricorda che il DDL è il responsabile di ogni mancato intervento finalizzato ad assicurare un utilizzo sicuro di tutte le macchine e attrezzature presenti in azienda. Perciò, se la macchina o attrezzatura richiede la presenza di un dispositivo di protezione, il DDL ha l’obbligo di verificare e controllare che tale sistema non venga rimosso o by-passato.

Per di più, se i sistemi di protezione vengono elusi con l’obiettivo di incrementare la produttività aziendale, non può essere in alcun modo esclusa la responsabilità del DDL.

Infine, fa riflettere fino a dove si sia spinta la Corte d’Appello di Milano per rintracciare la responsabilità del DDL. Secondo tale Corte, infatti, il DDL era stato considerato responsabile dell’elusione delle protezioni senza esserne a conoscenza. Pertanto, la responsabilità del DDL non può fermarsi semplicemente alla vigilanza, ma, in caso di rimozione delle protezioni, deve intervenire immediatamente per ripristinarle.

Frasi del tipo “Io gliel’ho detto di utilizzare le apposite protezioni”, oppure “Più di dirglielo mille volte non so cosa fare” non sono motivazioni valide da utilizzare di fronte agli organismi di vigilanza o alla magistratura.

Infatti, in caso di infortunio occorso ad un proprio lavoratore, se viene accertato che DDL era a conoscenza del fatto, lo stesso potrebbe essere chiamato a pagarne le conseguenze.

[Ing. Davide Marcheselli – Syrios Srl]

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