Rischio di fulminazione – Che cosa fare?

Che cosa dice il DLgs 81/2008

Ai sensi del DLgs 81/2008 – Art. 84  Protezioni dai fulmini, “Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche.”

Inoltre, l’Art. 86 – Verifiche e controlli, prevede quanto segue: “1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
[…]
3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.

Quindi: che cosa fare?

Gli step da seguire sono principalmente 2:

  • valutazione dei rischi;
  • controllo periodico, relativa documentazione e archiviazione.

Come fare?

Autoprotezione – Di fondamentale importanza l’acquisizione della documentazione di progetto: se infatti l’edificio risulta “autoprotetto” può essere che non siano necessarie ulteriori misure di prevenzione e protezione. Diversamente dovranno essere intraprese specifiche misure.

La valutazione deve essere effettuata secondo le norme tecniche di riferimento e aggiornata se le norme tecniche nel frattempo sono cambiate. La principale è la norma CEI EN 62305-2 che consente di calcolare, in base a tutta una serie di parametri tecnici di riferimento, il livello di rischio, di valutare se questo possa ritenersi tollerabile o se richieda di intraprendere specifiche misure di protezione.

Periodicamente deve essere poi effettuato un controllo periodico documentato ai sensi dell’art. 86 all’interno di un apposito registro (Registro elettrico): questo aspetto è approfondito in questo articolo.