Aggiornamento della formazione RSPP “esonerato”

Aggiornamento RSPPI datori di lavoro che svolgono direttamente la funzione di RSPP esonerati dalla frequenza ai corsi in base all’art. 95 dell’ex D. Lgs. 626/94, sono stati assoggettati comunque ad aggiornamento obbligatorio dagli Accordi Stato – Regioni; l’ aggiornamento previsto sarebbe dovuto avvenire entro l’11 gennaio 2014.

Come specificato dagli accordi, l’aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo) e ha durata variabile in relazione al livello di rischio dell’attività:

  • RISCHIO BASSO – 6 ore
  • RISCHIO MEDIO – 10 ore
  • RISCHIO ALTO – 14 ore

L’obbligo di aggiornamento “va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5.