Premessa

3 giugno 2017 – Torino. Circa 30.000 persone sono accalcate in Piazza San Carlo per assistere alla proiezione su maxischermo della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. D’improvviso, un gruppo di ragazzini inizia a spruzzare spray al peperoncino per disorientare la folla e fare razzia di collanine. Si inizia a diffondere la voce di un attacco terroristico, scatta il panico generale e la folla inizia a fuggire. Risultato: 2 morti e 1692 feriti.

Quali misure per contenere i rischi?

In seguito a questa triste notizia, il Ministero dell’Interno pubblica 3 circolari/linee guida tra giugno e luglio 2017, con lo scopo di garantire alti livelli di sicurezza in occasioni di manifestazioni pubbliche.

Il 18 luglio 2018, nel tentativo di una reductio ad unum, il Ministero dell’Interno emana una nuova circolare, che tiene luogo delle precedenti, con lo scopo di individuare le strategie operative più efficaci a salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza del pubblico presente ad una manifestazione pubblica.

Andiamo a vedere nel dettaglio l’iter burocratico da seguire per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di un evento e i contenuti della circolare N.11001/1/110(10) del 18 luglio 2018.

Regime autorizzativo

L’organizzazione di uno spettacolo o trattenimento pubblico (sagre, concerti, gare sportive, sfilate di moda, ecc.) porta inevitabilmente a scontrarsi con alcuni adempimenti variabili di caso in caso, di cui nel seguito è riportata una sintesi non esaustiva ed esemplificativa.

Innanzitutto risulta indispensabile interfacciarsi con il Comune presso cui si vuole organizzare la manifestazione, in particolare con lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

Occorre distinguere gli eventi per i quali è prevista una partecipazione inferiore alle 200 persone e con conclusione dell’evento entro la mezzanotte della stessa giornata di inizio da tutti gli altri. Nel primo caso, dal punto di vista amministrativo, l’organizzazione dell’evento non dovrà fare altro che presentare al Comune, telematicamente tramite il SUAP, una semplice Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Dal punto di vista tecnico si rende necessaria una relazione tecnica, asseverata da professionista iscritto all’Albo, che attesti le condizioni di sicurezza dell’evento e che tutti gli impianti e apparati sono stati installati a regola d’arte.

In tutti gli altri casi, invece, dal punto di vista amministrativo, si dovrà ottenere dal Comune un’apposita autorizzazione come previsto dall’art. 68 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773). Dal punto di vista tecnico, per gli eventi di pubblico spettacolo, il Comune, prima del rilascio dell’autorizzazione, dovrà acquisire il parere favorevole della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Negli altri casi il Comune può rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso tutte le misure di sicurezza da adottarsi, come indicato nella circolare del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2018.

Per capire se l’evento in questione venga considerato di “pubblico spettacolo”, si riporta la seguente definizione tratta dal documento “Le manifestazioni ed i locali di pubblico spettacolo”, emanato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia.

Un locale di pubblico spettacolo può identificarsi come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all’aperto) destinati allo spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente), nonché gli spazi per i servizi ed i disimpegni ad essi annessi, indipendentemente dal numero di persone. Rientrano in questa definizione: teatri, cinema, stadi, aree aperte con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico per assistere allo spettacolo o al trattenimento (es. sedie o tribune).

Non rientrano in questa definizione, invece: bar, discoteche, ristoranti, aree all’aperto senza strutture per lo stazionamento del pubblico, ecc.

Nel caso in cui il Comune o la Commissione Comunale o Provinciale rilevi particolari condizioni di criticità, deve essere data comunicazione al Prefetto il quale attiverà il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica.

Misure di sicurezza

Le linee guida allegate alla circolare del Ministero dell’Interno (citata in precedenza) contengono una serie di misure di sicurezza da adottare per le manifestazioni che si svolgono all’aperto in cui si profilino particolari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti.

Requisiti di accesso all’area

Al fine di garantire l’accessibilità dei mezzi di soccorso è necessario che l’acceso all’area abbia i seguenti requisiti:

  • larghezza: 3.5 m;
  • altezza libera: 4 m;
  • raggio di volta: 13 m;
  • pendenza: non superiore al 10%;
  • resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull’asse anteriore e 12 su quello posteriore).

Se possibile, andrebbe individuata una viabilità destinata esclusivamente ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l’area dell’evento senza interferenze con i flussi del pubblico.

Capienza dell’area e varchi di allontanamento

Ad ogni luogo destinato allo svolgimento di un evento deve essere assegnata una capienza massima calcolata in funzione di una densità di affollamento massima pari a 2 persone/m2.

L’affollamento calcolato deve essere verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento, tenendo conto di una capacità di deflusso pari a 250 persone/modulo. Il numero di varchi di allontanamento non deve essere inferiore a 3 e dovranno essere posizionati in posizione ragionevolmente contrapposta. Ogni varco e via di allontanamento non deve avere larghezza inferiore a 2.4 m.

In tutte le aree delimitate dell’evento (anche quelle di libero accesso) deve esserci un sistema di controllo degli accessi, anche semplicemente attraverso l’emissione di un titolo di accesso gratuito o con conta-persone.

Suddivisione in settori

La suddivisione in settori è richiesta per affollamenti oltre le 10.000 persone. In particolare:

  • se l’affollamento è compreso tra 10.000 e 20.000 persone: sarà necessaria la suddivisione in almeno due settori;
  • se l’affollamento è superiore a 20.000 persone: sarà necessaria la suddivisione in almeno 3 settori.

Protezione antincendio

In relazione alla dimensione dell’area e del rischio d’incendio presente, deve essere previsto un numero congruo di estintori portatili collocati in postazioni controllate. Nel caso in cui non fosse disponibile una rete di idranti si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio dedicato.

Se l’affluenza supera le 20.000 persone, invece, deve essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio.

Operatori di sicurezza

L’organizzazione deve anche prevedere la presenza di operatori addetti allo svolgimento delle seguenti mansioni:

  • assistenza all’esodo;
  • instradamento e monitoraggio dell’evento;
  • lotta all’incendio.

I requisiti richiesti a tali figure sono i seguenti:

  1. soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza appartenente alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali è stata attestata l’idoneità psico-fisica;
  2. addetti alla lotta all’incendio e alla gestione dell’emergenza, formati con corsi di livello C (rischio elevato) e abilitati ai sensi dell’art. 3 della legge 609/1996.

Lo svolgimento delle prime due funzioni può essere svolto indifferentemente da operatori in possessi dei requisiti di cui al punto 1 e 2. La mansione di lotta all’incendio, invece, deve essere obbligatoriamente svolta da soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2.

Il numero complessivo di operatori di sicurezza, per le prime due funzioni, non deve essere inferiore ad una unità ogni 250 persone presenti. A questi operatori va aggiunto un numero congruo di addetti alla lotta all’incendio, sulla base della valutazione dei rischi di incendio.

Piano di Emergenza ed Evacuazione

Sulla base della valutazione dei rischi, l’organizzazione deve redigere un Piano di Emergenza ed Evacuazione contenente:

  • le azioni da mettere in atto in caso di emergenza;
  • le procedure di evacuazione dal luogo dell’evento;
  • le disposizioni per richiedere l’intervento dei soccorsi;
  • le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra i soccorsi e l’organizzazione;
  • le specifiche misure per assistere le persone diversamente abili.

Nell’ottica della comunicazione con il pubblico durante una situazione di emergenza, l’organizzazione deve prevedere la presenza di un sistema di diffusione sonora con le seguenti caratteristiche:

  • alimentazione elettrica con linea dedicata;
  • livello sonoro tale da essere udibile in tutta l’area dell’evento;
  • presenza di un adeguato numero di postazioni per la comunicazione di emergenza in funzione delle caratteristiche dell’area dell’evento.

[a cura di: Ing. Davide Marcheselli – Syrios Srl]

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