Aggiornamento RSPP – Datore di lavoro

I datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione (“datori di lavoro-RSPP”), ai sensi dell’articolo 34 del DLgs 09/4/2008 n. 81, devono essere formati ai sensi dello specifico Accordo Stato Regioni entrato in vigore il 11/01/2012 e frequentare specifici corsi di aggiornamento.

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-> Tabella di sintesi

Formazione pregressa (chi era già formato alla data di pubblicazione dell’accordo)

Datore di lavoro rsppPer chi è obbligatorio l’aggiornamento? Per tutti. Ma in particolare, l’aggiornamento è obbligatorio per coloro che alla data di entrata in vigore dell’accordo (11 gennaio 2012) erano già formati (ossia che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997) ma anche che a quei datori di lavoro che non hanno mai frequentato corsi (ossia che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del corso di formazione di cui all’art. 95 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626). Per questi ultimi però il primo termine dell’aggiornamento è stato individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo, quindi 11 gennaio 2014.

Quindi:

  • il datore di lavoro che non aveva mai frequentato un corso doveva effettuare l’aggiornamento entro il 11 gennaio 2014;
  • il datore di lavoro che, alla data di pubblicazione dell’Accordo citato, aveva già frequentato il corso di formazione con i contenuti conformi all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997, deve ora svolgere il corso di aggiornamento secondo i criteri di cui all’Accordo e nell’ambito del quinquennio a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso (e non dalla data di entrata in vigore) e cioè entro l’11 gennaio 2017.

Periodicità della formazione (aggiornamento)

Secondo il punto 7 dello specifico Accordo, l’ aggiornamento ha periodicità quinquennale ed il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione dell’Accordo stesso o dalla data dell’ultimo corso effettuato conformemente all’Accordo stesso.

Durata minima della formazione

La durata della formazione è modulata in relazione ai tre livelli di rischio individuati nell’Accordo e più precisamente:

  • attività a rischio basso – durata aggiornamento: 6 ore;
  • attività a rischio medio – durata aggiornamento:  10 ore;
  • attività a rischio alto – durata aggiornamento: 14 ore.

Modalità e contenuti della formazione sono disciplinati dall’Accordo Stato – Regioni.

Il nostro studio è Centro di Formazione AiFOS ed effettua corsi di aggiornamento conformemente al DLgs 81/2008 e allo specifico Accordo Stato – Regioni.

-> Calendario corsi

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