01 giugno 2013 – Sicurezza sul lavoro e scadenze – Il DVR

salute e sicurezza

Come ormai noto, dal 01 giugno 2013 tutte le realtà che rientrano nel campo di applicazione del DLgs 81/2008 che non erano già in possesso di un Documento di Valutazione dei Rischi devono adeguarsi. Tale incombenza genera quindi spesso diversi quesiti, talvolta anche cattive interpretazioni, per cui si cercherà nel seguito di dare spiegazione ad alcuni di essi, quantomeno ai più frequenti.

Chi è soggetto all’obbligo?

Il campo di applicazione del DLgs 81/2008 è definito dagli articoli 2 e 3; in sintesi ricadono nel campo di applicazione “tutti i settori di attività, privati e pubblici”. Sono previste regole semplificate per alcuni soggetti tra i quali:
– lavoratori autonomi;
– collaboratori familiari (art. 230-bis c.c.);
– coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti e soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.
In tutti i casi si intende in assenza di lavoratori (collaboratori, dipendenti, ecc.).

In questi casi si applicano unicamente le disposizioni di cui all’articolo 21, sostanzialmente limitate all’uso di DPI, attrezzature conformi, uso di tessera di riconoscimento per le attività in appalto e facoltà (non obbligo – come recentemente chiarito dal Ministero del Lavoro) di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione.

Negli altri casi, in particolare in presenza di “lavoratori” l’attività rientra nel campo di applicazione.

Chi sono i “lavoratori”? – Persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Quindi addirittura anche gli “stagisti”. Dipendenti, collaboratori (co.co.pro…), lavoratori a chiamata, ecc.

E nel caso di buoni lavoro o “vaucher”? – Il Ministero ha recentemente puntualizzato che nel caso in cui un artigiano o un piccolo commerciante utilizzino occasionalmente un lavoratore occasionale (retribuito con i c.d. voucher, i “buoni lavoro”) nei confronti di questi andranno ottemperati tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008, e principalmente: informazione e formazione, DPI (sulla base della valutazione dei rischi), sorveglianza sanitaria nei casi previsti, sempre in base alla valutazione dei rischi. Sono fatti salvi i lavoratori agricoli stagionali in determinate condizioni.

Impresa familiare – Per quanto riguarda invece l’impresa familiare, il Ministero conferma anche in questo caso che i componenti sono tenuti solo al rispetto degli obblighi indicati dall’art. 21 del T.U., ma si sottolinea che la configurazione di tale impresa ai sensi dell’Art. 230 bis C.C. sussiste soltanto quando i familiari non abbiano voluto dar vita ad un rapporto diversamente qualificato (società di fatto, rapporto di lavoro subordinato, ecc.).

I volontari? – In modo analogo a quanto accade per autonomi e collaboratori familiari, nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21.

Solo un “pezzo di carta”?

Il vero tema da approfondire non è se l’attività sia o meno obbligata a predisporre il DVR (eventualmente  in luogo della precedente autocertificazione). Il punto è prima di tutto capire se l’attività rientra o meno nel campo di applicazione del DLgs 81/2008: nel qual caso non si tratta soltanto di predisporre questo famigerato DVR, bensì rispondere a tutta una serie di obblighi e adempimenti spesso non conosciuti ma ai quali sono associate importanti sanzioni amministrative e penali. Quelli che seguono sono alcune esempi.

Il sistema organizzativo – Prima di tutto il DLgs 81/2008 prevede che sia istituito un Servizio Prevenzione e Protezione, con un suo responsabile, che nelle realtà piccole è rivestito sostanzialmente dal datore di lavoro e che per farlo deve però essere formato secondo i recenti accordi sulla formazione, con formazione differenziata in base alla fascia di rischio e aggiornamenti periodici. deve essere istituito un sistema di gestione delle emergenza, anche in questo caso con appositi addetti formati.

La gestione di ambienti di lavoro, impianti, attrezzature, emergenze– Il DLgs 81/2008 prevede specifici obblighi in tema di ambienti di lavoro, evacuazione, strumenti di gestione delle emergenze, impianti, manutenzione e controllo.

Le questioni legate alla salute – In caso di presenza di determinate situazioni di rischio può divenire obbligatorio l’approfondimento strumentale, ad esempio nel caso dell’esposizione a rumore, vibrazioni, agenti chimici, e può divenire obbligatoria la nomina di un medico del lavoro e l’attivazione della sorveglianza sanitaria, quindi le visite periodiche.

Formazione dei lavoratori – La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è obbligatoria per tutti i lavoratori ai sensi dell’Art. 37 del DLgs 81/2008; in particolare per i neoassunti deve essere effettuata al più entro 60 giorni dall’assunzione.

Ognuno di questi aspetti è sanzionato, alcuni anche penalmente e i risvolti in fatto di responsabilità possono diventare importanti, specie nel caso di infortuni.

La redazione del DVR, per chi ancora non ha provveduto, può essere una occasione per verificare tutti questi aspetti, adeguarsi ed acquisire consapevolezza delle proprie responsabilità e obblighi.

Vedi anche: DVR e data certa