Salute e sicurezza – Criteri di qualificazione formatori

Firmato il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, relativo ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. I criteri sono articolati in requisiti minimi per garantire nel docente/formatore la contemporanea presenza dei tre elementi fondamentali: conoscenza, esperienza e capacità didattica.

Si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito (il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado) ed uno dei criteri elencati nel documento allegato al decreto. Il prerequisito (diploma di scuola secondaria di secondo grado) “non é richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori”.

Per la qualificazione sono state definite tre aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro (la qualificazione si acquisisce con riferimento alla specifica area tematica):

  • area normativa/giuridica/organizzativa;
  • area rischi tecnici/igienico–sanitari;
  • area relazioni/comunicazioni.
  1. Primo criterio: docente esterno nell’area tematica oggetto di docenza per almeno 90 ore negli ultimi tre anni.
  2. Secondo criterio: laurea coerente con le materie oggetto della docenza ovvero corsi post laurea nel campo SSL più una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.
  3. Terzo criterio: possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.). Inoltre almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
  4. Quarto criterio: possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.). Inoltre almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.
  5. Quinto criterio:esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.
  6. Sesto criterio: esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento). Più una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

La qualificazione è acquisita in modo permanente ma deve essere effettuato un aggiornamento con cadenza triennale.

[fonte: puntosicuro.it]