Spesso nell’approccio alla gestione di macchine e apparecchiature, prassi comune è quella di limitarsi alla verifica della targhetta CE, della dichiarazione di conformità, del libretto d’uso e manutenzione.

E’ sufficiente?!?

Senza addentrarci negli specifici dispositivi di legge, tra i quali in particolare il DLgs 17/2010 (Direttiva macchine) e il DLgs 81/2008, proviamo a cercare la risposta in una sola sentenza.

Cassazione Penale, Sez. 4, 30 ottobre 2019, n. 44168

Mentre era in funzione un macchinario marca Canol marchiato CE per l’estrusione dell’impasto, macchinario che era stato acquistato dall’impresa quattro anni prima, nel settembre 2010, essendosi verificato un esubero di pasta che si era incastrata ed ammucchiata, C.T. era intervenuto per rimuovere la pasta: in particolare,

aveva alzato il carter di protezione – carter incernierato munito di maniglia e privo di sistemi di interblocco – presente sul mezzo,

senza tuttavia previamente spegnere il motore,

ed il macchinario di compressione della pasta (spatole in movimento), che aveva continuato a funzionare non essendo previsto un sistema di blocco automatico all’apertura del carter, gli aveva schiacciato il primo dito della mano destra, con conseguente sub-amputazione traumatica dello stesso, cui conseguiva l’impossibilità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni.

Chi è ritenuto colpevole?

«Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità “CE” o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità»

Questo afferma la Corte di Cassazione. Che, ricordiamo, rappresenta l’ultimo grado di giudizio.

Il colpevole è il datore di lavoro.

I motivi?

  1. Il vizio non è “occulto” (bensì “palese”);
  2. Il comportamento del lavoratore non “esorbitante” o “abnorme”.

Nell’approccio alla sicurezza di macchine o attrezzature di qualunque genere, questi aspetti è bene siano tenuti attentamente in considerazione.

Il vizio che non sia “occulto” (bensì “palese”) quindi “visibile”, facilmente riscontrabile, è responsabilità del datore di lavoro, non ci sono dubbi.

Così come qualunque incidente legato ad un comportamento che non sia “esorbitante” o “abnorme”.

Che cosa significa “esorbitante” o “abnorme”?

Attenzione! Tutto quello che è prevedibile, compresi i comportamenti non corretti, devono essere oggetto di attenta valutazione da parte del datore di lavoro!

La sentenza di Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 maggio 2017 n. 12561 precisa che “in materia vige il principio, assolutamente pacifico, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, l’addebito di responsabilità formulabile a carico del datore di lavoro non è escluso dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell’infortunio, giacché al datore di lavoro, che è “garante” anche della correttezza dell’agire del lavoratore, è imposto (anche) di esigere da quest’ultimo il rispetto delle regole di cautela (Cassazione 2010, n. 32357)”.

Sebbene la faccenda sia estremamente complessa ed evidentemente ogni situazione meriti una valutazione a se stante, le considerazioni sopra riportate evidenziano come in particolare rispetto al tema macchine e attrezzature sia di grande importanza una attenta valutazione dei rischi a prescindere dalla conformità documentale e che vada oltre gli aspetti meramente formali per spingersi invece nella reale operatività quotidiana.

[a cura di: Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

Pagine a cura di:

Via M. Teresa di Calcutta, 4/E
46023 Gonzaga (Mantova)
www.syrios.it - info@syrios.it


Approfitta dei nostri corsi online!

Vai alla pagina dedicata

Corsi online | Massima semplicità
tempi di attivazione immediati


Valutazione dei rischi

Misure di rumore,
vibrazioni,
campi elettromagnetici,
radiazioni ottiche artificiali,
agenti chimici in ambiente di lavoro

Corsi di formazione in aula,
in azienda,
online.

Controllo scadenze e assistenza
 




Approfitta dei nostri corsi online!

Vai alla pagina dedicata

Corsi online | Massima semplicità
tempi di attivazione immediati


Tutte le notizie